Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 374 del 24 aprile 2018, è stato dato il via all’aggiornamento triennale delle Graduatorie ad esaurimento che, tra proroghe varie, non si verificava dal 2014 (i decreti di aggiornamento annuali non consentono di aggiornare il punteggio, infatti, ma solo di sciogliere la riserva per conseguimento del titolo di abilitazione, di inserire il titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno oppure di inserire l’invalidità superiore al 46% ai fini del riconoscimento della riserva “N”).
Ora, pubblicato il decreto sono cominciate ad apparire sul web proposte di ricorso per l’inserimento di persone che, in possesso del diploma magistrale ante 2001/02, non avevano mai aderito ad alcuna azione giudiziaria. E le proposte sono veramente tante e provengono da avvocati, sindacati e associazioni varie.
Nulla di rilevante fino a qui, se non fosse che per ben tre volte l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sen. n. 11 del 20/12/2017, sent. n. 4 del 27/02/2019 e sent. n. 5 del 27/02/2019) ha graniticamente escluso i diplomati magistrale dalle Graduatorie ad Esaurimento per una serie di motivazioni che proviamo a sintetizzare.
Innanzitutto, l’Adunanza plenaria precisa che la domanda di inserimento ora sarebbe tardiva, in quanto doveva essere proposta prima della chiusura delle GaE (nel 2007) in occasione dei periodici aggiornamenti, ed, inoltre, (ed è questa il principio più preoccupante!) il supremo Giudice amministrativo afferma che in ogni caso, il diploma magistrale ante 2001/02 non è abilitante ai fini dell’inserimento in GaE, ma soltanto ai fini della partecipazione ai concorsi.
Infatti, nelle due sentenze gemelle sopra richiamate (n. 4 e 5 del 27/02/2019), il Consiglio di Stato afferma che “valore abilitante si esaurisce nella possibilità di partecipare (senza necessità di conseguire anche il diploma di laurea) all’abilitazione all’insegnamento ex art. 9, comma 2, della legge n. 444/1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”, escludendo quindi il diritto all’inserimento in GaE.
Ora, alla luce di quanto sin qui argomentato, a sommesso avviso di chi scrive, appaiono del tutto infondati NUOVI RICORSI per l’inserimento in GaE ed anzi potrebbero essere valutati dal Giudice amministrativo addirittura come “temerari” e quindi condurre ad una responsabilità aggravata in termini di condanna alle spese a carico dei ricorrenti in ipotesi di soccombenza.
Ipotesi non poco plausibile, considerato che il nuovo collegio giudicante della sez. III bis del TAR Lazio-Roma (che si occupa di contenzioso scolastico) appare molto propenso a comminare la condanna alle spese in caso di soccombenza, diventando rari i casi di compensazione delle spese di lite.
L’orientamento contrario ai diplomati magistrale ante 2001/02 è evidente, inoltre, nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che con riferimento al concorso straordinario, ha escluso coloro che non avevano il servizio richiesto (due annualità) precisando che il “valore abilitante si esaurisce nella possibilità di partecipare (senza necessità di conseguire anche il diploma di laurea) all’abilitazione all’insegnamento ex art. 9, comma 2, della legge n. 444/1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”
Dunque, in questa ordinanza il Consiglio di Stato sembra spingersi anche oltre, escludendo il valore abilitante del diploma magistrale ante 2001/02 tout court, e non solo con riferimento all’inserimento nelle GaE.
Maria Rosaria Altieri