Nella giornata del 16 luglio il “decreto dignità” è stato pubblicato anche nel sito della Camera unitamente con la relazione illustrativa e con la relazione tecnica.
L’articolo 4 del decreto, che adesso deve iniziare il percorso parlamentare per essere convertito in legge, riguarda il tema dei diplomati magistrale.
Per comprendere un po’ meglio come il Governo intenda affrontare la questione può essere utile leggere la relazione illustrativa che ad ogni buon conto riportiamo qui integralmente.
L’articolo 4, al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, stabilisce che all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, presso le istituzioni scolastiche statali con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 si applica, anche a fronte dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; pertanto, le predette decisioni debbono es-sere eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
L’intervento assume carattere di necessità e di urgenza in considerazione del fatto che le pronunce di merito interverranno, presumibilmente, in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e che la loro esecuzione necessita di operazioni tecniche complesse, che non potrebbero essere concluse in tempi utili per assicurare un ordinato avvio del predetto anno scolastico 2018/19.
La concessione del termine di centoventi giorni per l’esecuzione delle sentenze garantirà alle scuole i tempi necessari per l’inserimento nelle graduatorie di istituto dei docenti destinatari di sentenze che non hanno avanzato in precedenza domanda di inserimento nella seconda fa-scia di istituto.
La norma ha carattere ordinamentale poiché si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che definiranno nel merito i ricorsi proposti dai docenti in possesso di diploma magistrale, prevedendo che l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – che, come è noto, concede alle pubbliche amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro – trovi applicazione anche con riferimento all’esecuzione, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei provvedimenti giurisdizionali che caducheranno le decisioni, sia cautelari che di merito, le quali avevano reso possibile la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare, rimangono immutati i limiti all’organico dei docenti, posti dall’articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, autorizzati per la relativa copertura; la norma non può comportare la stipulazione di contratti di lavoro in esubero rispetto all’organico, poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di un solo docente.
Nei prossimi giorni nel sito della Camera sarà sicuramente disponibile altra documentazione utile per capire come il problema potrà essere definitivamente risolto dopo la “pausa di riflessione” che il Governo ha deciso di prendersi.
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