Tra scioperi e minacce di boicottaggio del prossimo anno scolastico, i tecnici del Miur pensano a una soluzione tecnica: 43.534 maestre diplomate saranno inserite direttamente nelle graduatorie di concorso.
Verranno tolte dalle Graduatorie a esaurimento e spostate nella classifica dove si trovano i vincitori dell’ultimo concorso (quello del 2016), tutti in attesa che si liberi un posto. E dopo? Le diplomati magistrale saranno posizionate subito dopo i vincitori naturali e dato che si assume metà per bandi e metà per GaE il loro nuovo inserimento sarà velocizzato soprattutto al Sud.
All’interno di questo sistema saranno sistemate anche le 4mila laureate in Scienze della formazione primaria.
La sentenza del 20 dicembre
Con la sentenza depositata il 20 dicembre, l’Adunanza plenaria ha infatti totalmente smontato tutto quello che, dal 2014, era stato faticosamente costruito, tassello dopo tassello, nelle aule di Giustizia.
Possiamo riassumere in tre semplici concetti le 37 pagine della sentenza:
– i diplomati avrebbero dovuto presentare nel 2007, a pena di decadenza, la domanda di inserimento nelle Gae;
– avrebbero dovuto, a pena di decadenza, impugnare il decreto di aggiornamento delle Gae del 2007;
– in ogni caso, il diploma magistrale conseguito prima del 2002 non ha valore abilitante, ma consente solo la partecipazione ai corsi abilitanti ed alle procedure concorsuali.
L’Adunanza plenaria giunge a queste lapidarie conclusioni, passando prima attraverso la totale demolizione della sentenza n.1973/2015 emessa dalla VI sezione del Consiglio di Stato, ritenendola errata sotto svariati aspetti e rilevando, comunque, che la stessa non ha efficacia erga omnes, in quanto al DM 235/2014 non può essere riconosciuta natura normativa, quindi attraverso l’enunciazione del principio di diritto secondo il quale si sarebbe determinata una decadenza sostanziale e processuale, in quanto la presunta natura abilitante del diploma, non sarebbe stata “creata” nel 2014 in seguito al parere dello stesso Consiglio di Stato, avendo quest’ultimo semplice natura ricognitiva di una presunta natura abilitante riconosciuta direttamente dalla legge.
Dalla preesistente – e presunta – natura abilitante del titolo, ne deriverebbe la necessità di presentare la domanda di inserimento nelle Gae nel 2007, ossia nel momento in cui le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, e la conseguente necessità di impugnare il decreto di aggiornamento del 2007, primo e unico, a dire della sentenza in esame, atto immediatamente lesivo.
Quale ciliegina sulla torta, l’Adunanza plenaria ha del tutto smontato anche la teoria della natura abilitante del diploma conseguito prima del 2001/2002.
Secondo il Collegio invero, dal parere del 2013, da cui si è fatta discendere la presunta natura abilitante del diploma, si può ricavare soltanto che il titolo in questione, lungi dall’essere abilitante all’insegnamento, consente solo la possibilità di partecipare ai corsi abilitanti o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l’immediato accesso ai ruoli.
In buona sostanza, secondo l’Adunanza plenaria, il titolo non è abilitante ed anche qualora lo fosse, in ogni caso, non è più possibile rivendicare alcunché, considerato che la domanda di inserimento avrebbe dovuto essere presentata nel 2007 e che era necessario impugnare il decreto di aggiornamento del 2007.
Storia dell’abilitazione del diploma magistrale
Fino a quasi 20 anni fa, l’ordinamento scolastico prevedeva che l’abilitazione necessaria per l’accesso a concorsi per il ruolo della scuola elementare (oggi si chiama scuola primaria) si ottenesse con il diploma abilitante alla fine del percorso di studi degli istituti magistrali. Questo fino al 1999, quando la legge cambiò con l’introduzione delle Graduatorie Permanenti (oggi GaE) e l’adozione del doppio canale.
Queste graduatorie verranno utilizzate per l’assunzione ogni anno del 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo (l’altro 50% sarà preso dalle graduatorie dei concorsi). Per accedere alle Graduatorie permanenti vengono richiesti i seguenti requisiti: per tutti 360 giorni di servizio, per i docenti della scuola dell’infanzia e della secondaria, di primo e secondo grado, l’abilitazione conseguita grazie al concorso mentre per i docenti della primaria l’idoneità conseguita in un concorso.
Con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, si trasformavano le Graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento (GaE). Derogando ai requisiti richiesti dalla 124/1999 viene consentito l’accesso alle GaE a tutti gli abilitati, anche a quelli abilitati con le SISS e ai laureati in Scienze della formazione primaria, che non hanno acquisito tale abilitazione tramite concorso.
Così come riporta Gilda Professione docente, vengono invece esclusi dalle GaE i diplomati magistrali in possesso del diploma abilitante conseguito entro l’a.s. 2001-2002 nonostante il Decreto Interministeriale del 10 Marzo 1997, con il quale si dava attuazione alla Legge 341/90, che sopprime gli Istituti magistrali, all’art. 2, comma 1, garantisse il valore abilitante ai diplomi magistrali per coloro che avevano frequentato i corsi “iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998” e per i titoli “comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002”.
I diplomati magistrali vengono dunque inseriti nella III fascia delle graduatorie d’istituto, senza quindi alcuna possibilità di essere immessi in ruolo.
Da questo momento inizia il contenzioso e migliaia di diplomati, sostenuti dalle organizzazioni sindacali. si rivolgono alla magistratura per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del loro titolo di studio ed essere inseriti nelle GaE così da guadagnarsi l’assunzione in ruolo.
Il Miur, con i Decreti ministeriali, 235/2014 e DM 325/2015 mantiene il divieto di inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali entro l’anno scolastico 2001-2002.
Nel 2015 il Tar del Lazio interviene sui due decreti ministeriali e li ritiene affetti da nullità e il Consiglio di Stato con le ordinanze 4312/15 e 4313/15 apre nuove prospettive per l’inserimento nelle GaE della primaria e dell’infanzia ai diplomati magistrali entro il l’a.s. 2001-2002.
Nel mese di novembre 2015 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto alla Corte di Cassazione il regolamento di giurisdizione per definire a quale giudice (ordinario o amministrativo, ndr.) spetti la competenza nei ricorsi presentati dai diplomati magistrali ante 2001-2002 ai fini dell’inserimento nelle GaE.
Il resto è cronaca, con alcuni diplomati magistrali ante 2001-2002 che hanno una sentenza passata in giudicato dal TAR o dal Giudice del lavoro e sono stati inseriti nelle GaE e ottenuto il ruolo, altri invece, pur avendo fatto ricorso, non ha avuto una sentenza positiva e non hanno ottenuto nulla.