Con sentenza depositata giovedì 17 giugno, il Consiglio di Stato ha chiuso forse anche l’ultima possibilità di un esito positivo del contenzioso che dal 2014 vede come protagonisti i diplomati magistrale.
Richiamando le ormai note decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 e n. 4 e 5 del 2019 (da ultimo confermate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3830/2021), i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito la non idoneità del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 a consentire l’accesso alle graduatorie ad esaurimento.
Il Consiglio di Stato ha ripreso i seguenti principi di diritto già enunciati in precedenti sentenze:
a) non può giovare l’intervenuto annullamento del D.M. 235/2014 ad opera della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 e di altre sei successive, in quanto tali decisioni non hanno prodotto effetti di carattere generale;
b) i successivi decreti di aggiornamento delle Gae non sono quindi nulli, perché le sentenze del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 non hanno efficacia generale;
c) il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione e quindi non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto irrilevante la circostanza che molti docenti siano stati immessi in ruolo, anche senza alcuna clausola di riserva nei contratti, in quanto in questo caso l’amministrazione si sarebbe determinata in mera esecuzione delle ordinanze cautelari emesse nei giudizi pendenti
In esecuzione dei provvedimenti cautelari, l’amministrazione si è infatti limitata a dar corso al normale iter riservato ai docenti inseriti nelle Gae (tra cui anche quelli inseriti in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo); inserimento evidentemente destinato ad essere travolto dal definitivo venir meno di tale presupposto a seguito della sentenza di merito, che ha disconosciuto la pretesa all’inserimento in dette graduatorie.
I contratti a tempo indeterminato stipulati trovano quindi il loro imprescindibile e necessario antecedente logico nell’ordinanza cautelare emessa a favore dei ricorrenti che ne ha comportato l’inserimento in Gae; inserimento che era temporaneo, dettato dalle esigenze cautelari dei ricorrenti, e destinato ad essere travolto dal successivo giudizio di merito.
Non resta da vedere cosa ne pensano i giudici del lavoro in ordine alla risoluzione dei contratti a tempo indeterminato in applicazione del DL 87/2018.
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