Sulla questione diplomati magistrali entro il 2002 sembra ormai chiaro l’orientamento anche del TAR Lazio, secondo cui chi possiede tale diploma debba essere inserito nelle GAE.
Infatti è importante sapere che il Tar del Lazio con un’ordinanza cautelare del 24/10/2016 ha deciso che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 devono essere inseriti “con riserva” nelle GAE.
E’ stato confermato l’orientamento dell’Adunanza plenaria n.1/2016 del 27 aprile 2016, secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE.
Abbiamo contattato l’avvocato Domenico Ligato del foro di Reggio Calabria, che insieme ai suoi colleghi Pietro Raimondo del foro di Roma e Daniela Berardelli del foro di Crotone, ci ha informato riguardo una loro importante vittoria ottenuta per l’inserimento in GAE di molti docenti con diploma magistrale conseguito entro il 2002. I ricorrenti davanti al TAR del Lazio, hanno quindi ottenenuto “l’inserimento “con riserva” nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.”
Il Tribunale amministrativo del Lazio, infatti, con un ordinanza pubblicata il 24/10/2016 ha ritenuto che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di fumus boni juris, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante; Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l’ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell’A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GE; Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016; Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l’istanza cautelare ai fini dell’inserimento “con riserva” della ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell’Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016, ), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ordina l’inserimento “con riserva” della parte ricorrente nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.
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