Doccia fredda per i diplomati magistrale: per l’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato i docenti con diploma magistrale non possono essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.
E’ l’esito infatti reso noto dai giudici di Palazzo Spada che era nuovamente intervenuto il 20 febbraio per ridiscutere la vicenda.
I giudici, dopo poco più di un anno, hanno confermato l’indicazione della sentenza del dicembre 2017.
“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, enuncia i principi di diritto di cui in motivazione e accoglie l’appello; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado”, si legge sulla sentenza resa nota dal legale Dino Caudullo.
La sentenza è arrivata ben prima del previsto: infatti, è stata resa pubblica prima di quanto prospettato in precedenza.
Adesso le speranze dei ricorrenti si riversano verso la Cassazione, che dovrà esprimere il proprio parere sull’argomento diplomati magistrale in Gae entro il 20 marzo.
Ma non solo: il prossimo 7 maggio la Corte costituzionale si pronuncerà sul concorso riservato agli abilitati della scuola secondaria svolto nel 2018, sui cui pendono dubbi di incostituzionalità. Se la pronuncia dovesse confermare tali dubbi, sarà automatico pensare di estendere illegittimità anche per il concorso straordinario infanzia e primaria, procedura riservata proposta dal Governo proprio per risolvere la questione diplomati magistrale.
La VI sezione del Consiglio di Stato aveva ritenuto opportuno rivedere la questione, seguito dal presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, che ha valutato necessario rimettere all’Adunanza plenaria un altro ricorso in merito alla questione relativo ad un appello avverso una sentenza del Tar Latina.
I motivi che hanno spinto i giudici a tale azione, come abbiamo scritto in precedenza, si rintracciano nei seguenti quesiti:
– qual debba essere la definizione normativa dei DM che dispongono gli aggiornamenti;
– se la definizione dei DM quali atti generali per l’esecuzione della legge, comporti in caso di loro annullamento, la nullità dei successivi DM che dovessero riproporre le medesime clausole annullate;
– se di conseguenza viene meno ogni ipotesi di decadenza connessa a vicende pregresse;
– se il limite temporale del regime transitorio di validità abilitante del diploma determini eventuali decadenze e si riverberi sull’attualità dell’interesse azionato;
– se si possa escludere ogni ipotesi di conflitto tra la controversia relativa all’inserimento in Gae ed il concorso straordinario di cui al DL 87/2018.
Tale sentenza negativa quindi, avrà effetto su migliaia di diplomati magistrale, ma non riguarda l’intera platea. Infatti, il verdetto del Consiglio di Stato riguarda i docenti che avevano i procedimenti ancora pendenti, ovvero non sarebbero inclusi i docenti con sentenze passato in giudicato.
Inoltre, non sono interessati neanche i soggetti le cui sentenze del Tar abbiano superato i sei mesi di tempo per l’impugnazione.
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