Non si è fatta attendere la risposta del Ministero ai dubbi che circolavano negli ultimi giorni circa l’applicabilità dell’art.399 comma 3-bis del D.Lvo 297/94 ai docenti inseriti con riserva in Gae ed eventualmente immessi in ruolo – sempre con riserva – in occasione delle imminenti operazioni di assunzione.
In particolare, la citata disposizione normativa prevede che “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.
Orbene, a scanso di equivoci, con nota prot.24335 dell’11 agosto, la Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione ha precisato che la predetta disposizione trova applicazione, in assenza di un’espressa – diversa – disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa.
Si tratta, a ben vedere, dell’ennesima dimostrazione di evidente ostilità del Ministero nei confronti dei diplomati magistrale, oltre che di una evidente errata applicazione della legge.
E’ innegabile infatti, che proprio nei confronti di coloro i quali sono assunti “con riserva” non può trovare applicazione una disposizione che prevede un depennamento definitivo da tutte le altre graduatorie, togliendo ogni residua chance lavorativa.
Peraltro, come avevamo già evidenziato, la stessa OM 60/2020 di costituzione delle GPS ha consentito ai diplomati magistrale immessi in ruolo con riserva, di essere inseriti nelle GPS (“i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”).
Risulta quindi palesemente illogica e contraddittoria la posizione assunta dal Ministero sul punto e, certamente, sarà causa di ulteriore contenzioso.
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