Categorie: Precari

Diplomati Magistrale: il parlamento europeo risponde all’interrogazione del M5S

Nel mese di settembre 2015 il comitato diplomati magistrale abilitati (C.D.M.A.) fondato e coordinato dal Prof. Liberato Gioia che ad oggi conta all’incirca 2.400 membri, aveva chiesto l’aiuto di alcuni parlamentari europei del M5S, al fine di portare all’attenzione del parlamento europeo la problematica del mancato inserimento in Gae dei docenti in possesso del diploma magistrale ante 2002.

I pentastellati europei, accogliendo la richiesta d’aiuto, ai primi di ottobre 2015 avevano depositato l’interrogazione parlamentare in commissione 
In data 3 dicembre 2015 la Dott.ssa Marianne Thyssen ha fornito la seguente risposta scritta n. IT E-013639/2015 in nome e per conto della commissione: “La Commissione è già intervenuta in passato per garantire il riconoscimento in altri Stati membri dell’UE della qualifica professionale di tali insegnanti, conformemente a quanto disposto nella direttiva 2005/36/CE[1].
La Commissione aveva infatti ricevuto una serie di denunce da docenti precari in Italia titolari di diplomi rilasciati prima del 2002 che avevano intenzione di esercitare in un altro Stato membro dell’UE ma si vedevano negata questa possibilità causa del rifiuto del Ministero italiano dell’Università e della Ricerca (MIUR) di rilasciare gli attestati di competenza del caso. In seguito a controlli il MIUR ha accettato di rilasciare i certificati richiesti.
Nelle presenti circostanze la direttiva 2005/36/UE non risulta tuttavia d’applicazione, in quanto si tratta di una questione interna relativa all’esecuzione di sentenze dei tribunali nazionali e al diritto delle persone di partecipare a procedure di assunzione in Italia, senza implicazioni transfrontaliere.
Per quanto riguarda la direttiva 1999/70/CE[2] la Corte di giustizia ha sottolineato che essa non sancisce l’obbligo di garantire la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. La direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di determinare a quali condizioni i contratti di lavoro a tempo determinato (…) devono essere considerati come contratti (…) di lavoro a tempo indeterminato[3].
Non vi è inoltre alcuna violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili quale stabilito dalla direttiva. I criteri qualitativi per convertire i contratti d’insegnanti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato differiscono; ne consegue che ciò è possibile in alcuni casi ma non in altri. La direttiva 1999/70/CE non ha dunque rilevanza a questo effetto. 
A quanto risulta inoltre in tali circostanze non si ha violazione dei principi di certezza del diritto e di leale cooperazione tra Unione e Stati membri.


 

[1]     DIRETTIVA 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

[2]     Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

[3]     V. in particolare la sentenza Huet, EU: C: 2012:133, punti da 38 a 40, e la giurisprudenza citata.

Carmine Nicoletti

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