Continuano a registrarsi pronunce di opposto tenore sulla vicenda, ormai nota, dei diplomati magistrale che rivendicano l’accesso alle GaE.
Non si attendevano reazioni entusiastiche da parte dei giudici del lavoro alla decisione resa, in fase cautelare, dal Consiglio di Stato lo scorso 27 aprile (nel merito la decisione è slittata al prossimo novembre), ed in effetti non se ne sono registrate, se non sporadicamente.
Segnaliamo però la recentissima ed interessante ordinanza collegiale del Tribunale di Latina, depositata ieri 19 maggio, per la posizione che assume il Collegio rispetto alla sentenza 1973/2015 del Consiglio di Stato.
In particolare, dopo l’accoglimento del ricorso d’urgenza proposto dall’avvocato Maria Rosaria Altieri (in foto), legale della Cisl Scuola di Latina, il Ministero dell’Istruzione aveva proposto reclamo innanzi al Tribunale in composizione collegiale, avverso l’ordinanza cautelare con cui veniva ordinato l’inserimento dei ricorrenti nelle Graduatorie ad esaurimento.
In sede di reclamo, condividendo la linea difensiva assunta dall’avv. Altieri, nel rigettare l’opposizione proposta dal Miur, il Tribunale di Latina ha evidenziato due aspetti di particolare rilievo nella vicenda che ci occupa.
Invero, seppur rivendicando la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione in servizio dei docenti, il Tribunale pontino ha correttamente rilevato la natura e l’efficacia della pronuncia di annullamento del DM 235/2014, resa dal Consiglio di Stato con la nota sentenza 1973/2015.
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Secondo il Tribunale di Latina infatti, a fronte della natura generale dell’atto amministrativo impugnato dinanzi al giudice amministrativo (nel nostro caso il DM 235/2014), riguardante l’intera categoria dei soggetti possessori dei requisiti per l’inserimento nelle GAE, la pronuncia del Consiglio di Stato, pur apparentemente riferita ai soli ricorrenti in quel giudizio, ha comunque dichiarato l’annullamento del “decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento” .
Tale principio per i giudici pontini ha valore assoluto ed efficacia erga omnes, e non può non incidere sulle identiche posizioni come quella dei ricorrenti innanzi al giudice del lavoro.
Accertata la illegittimità del D.M. n. 235/2014, in seguito all’annullamento del Consiglio di Stato, il Tribunale di Latina ne ha fatto quindi conseguire l’annullamento del provvedimento di silenzio-rigetto opposto dall’Ufficio scolastico di Latina alle richieste di inserimento nelle Gae avanzate dai ricorrenti, con il conseguente diritto degli stessi al corretto inserimento in graduatoria.
Viva soddisfazione ha espresso Franco Maddalena, segretario generale della Cisl Scuola di Latina, che da tempo si batte per l’inserimento in graduatoria dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.
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