La Cassazione a sezioni unite ha dichiarato inammissibile il ricorso dei diplomati magistrale avverso la sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
I giudici della Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che l’abuso di potere giurisdizionale da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non sussiste.
Pertanto, il verdetto, non si riferisce al giudizio di merito in sè, quindi la Cassazione non ha espresso un parere sulla legittimità dell’inserimento dei diplomati magistrale in Gae, ma solo sulla legittimità dell’intervento dei Giudici di Palazzo Spada.
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Diplomati magistrale: una storia infinita
Avverso la sentenza dell’Adunanza plenaria del 20.12.2017 era stato infatti proposto un ricorso innanzi le Sezioni unite della Corte di Cassazione, essendosi rilevato un eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato.
A pesare sulla vicenda c’è senza dubbio la mancata presa di posizione da parte della politica, del tutto colpevolmente assente sino ad ora.
Il concorso straordinario infanzia e primaria previsto dal decreto dignità resta comunque una misura non soddisfacente in raffronto alla platea di interessati. Per non contare il fatto che le assunzioni dei vincitori del concorso straordinario potrebbero restare parcheggiati per un po’ di tempo in graduatoria.
Diplomati magistrali: i motivi del no della Plenaria
Ecco i punti cardine della nuova pronuncia del Consiglio di Stato:
– i decreti di aggiornamento delle graduatorie (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), non hanno natura normativa né possono qualificarsi quale atto amministrativo generale; rivolgendosi a destinatari già noti al momento dell’adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle GAE, i decreti di aggiornamento sono quindi atti amministrativi che si rivolgono ad un gruppo delimitato di soggetti, qualificabili quindi quali atti amministrativi “collettivi”;
– conseguenza della predetta natura dei DM di aggiornamento è che l’annullamento del DM 235/2014 disposto dal Consiglio di Stato con sentenza 1973/2015, non può avere efficacia generale (“erga omnes”), bensì limitata ai soli ricorrenti;
– non è invocabile l’istituto del “prospective overruling”, ossia la possibilità di applicare i principi enunciati nella sentenza 11/2017 ai soli ricorsi depositati dopo il 20.12.2017.
Per i diplomati magistrali in Gae, pertanto, resta solo la speranza della corte di Giustizia Europea, l’ultima spiaggia per vedersi riconoscere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo.