Abbiamo seguito nel corso dell’ultimo anno le vicende giudiziarie che stanno interessando diverse migliaia di docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.
Si tratta di esiti, sul diploma conseguito entro l’a.s. 2001/2002, non sempre omogenei ma spesso alterni, tra Tar e Consiglio di Stato e tra i vari Tribunali del lavoro chiamati a pronunciarsi.
Se il Tar Lazio aveva respinto lo scorso anno, sia in sede cautelare che in sede di merito, le istanze di annullamento del DM 235/2014, confermando anche recentemente detto orientamento anche sui ricorsi proposti avverso il DM 325/2015, il Consiglio di Stato con altrettante pronunce rese in appello in sede cautelare e di merito, ha ribaltato le decisioni negative rese in primo grado.
Con la sentenza 1973/2015 ed altre successive, i Giudici di Palazzo Spada hanno infatti proceduto all’annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle Gae dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.
Moltissimi docenti in possesso del medesimo titolo di studio che non avevano proposto ricorso al Tar avverso il D.M. 235/2014, hanno invece proposto ricorso al Giudice del lavoro rivendicando il loro diritto all’inserimento nelle Gae ed altri, più recentemente, hanno impugnato innanzi al Tar il DM 325/2015, nella parte in cui, non conformandosi alle sentenze del Consiglio di Stato, non ha previsto l’inserimento nelle gae dei diplomati.
La contemporanea pendenza di giudizi innanzi al Giudice amministrativo ed al Giudice del lavoro, ha quindi innescato una serie di pronunce totalmente difformi le une dalle altre, che stanno ingenerando non poca confusione ed incertezza tra i ricorrenti.
Difatti, se da un lato il Tar – giudice amministrativo di primo grado – ultimamente sta rilevando di non avere giurisdizione in materia, dall’altro il Consiglio di Stato – giudice amministrativo di secondo grado – ritiene invece di avere giurisdizione e quindi di potersi pronunciare in merito; di contro, alcuni giudici del lavoro ritengono che sulla fattispecie possa esprimersi solo il giudice amministrativo, mentre altri sostegno esattamente l’opposto, ossia che la giurisdizione sia del giudice del lavoro e non del giudice amministrativo.
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A fronte delle ripetute batoste subite dal Consiglio di Stato, il quale anche di recente ha disposto l’inserimento nelle Gae con riserva di molti docenti, lungi dal prendere atto delle decisioni nel merito di annullamento del D.M. 235/2014, e dell’efficacia generale della sentenza n.1973/2015, il Ministero dell’Istruzione sta ancora opponendo una strenua difesa, dando battaglia su tutti i fronti giudiziari.
Per tentare di arginare la falla apertasi dopo la sentenza 1973/2015, l’Avvocatura Generale dello Stato ha inoltre recentemente proposto regolamento di giurisdizione, rimettendo alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la decisione su chi, giudice amministrativo o giudice del lavoro, abbia la giurisdizione per decidere su questi ricorsi.
A fronte dell’annuncio della proposizione del regolamento di giurisdizione da parte del Miur, il Consiglio di Stato ha emesso ordinanze contraddittorie, in alcuni casi disponendo l’inserimento con riserva in graduatoria dei ricorrenti, in altri casi limitandosi ad ordinare al Tar di fissare in tempi brevi le udienze di merito.
Che le ultime altalenanti pronunce del Consiglio di Stato possano rappresentare un campanello d’allarme, sembra trovare conferma nella rimessione dell’intera questione del diritto all’accesso in gae dei diplomati all’Adunanza Plenaria.
Con diverse ordinanze (tra le altre la n.5352/2015), la sesta sezione del Consiglio di Stato ha infatti rimesso la questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato rilevando la possibilità che il punto di diritto sottoposto al proprio esame – benché in termini di “fumus boni iuris”, già oggetto di numerose pronunce cautelari e di istanze per l’esecuzione delle medesime – possa dare luogo a “contrasti decisionali”.
La rimessione della questione all’Adunanza plenaria (che vede la partecipazione del presidente, più dodici consiglieri scelti dall’ufficio di presidenza) non sembra essere un buon segnale per tutti i ricorrenti, considerato che la stessa delibera sulle attività che possono dare contrasti giurisprudenziali di notevole rilievo e quindi potrebbe rappresentare l’indice di un possibile mutamento di orientamento del Consiglio di Stato sulla questione dell’inserimento nelle Gae dei diplomati.
In attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, la quale dovrà stabilire una volta per tutte se la competenza in materia sia del Tar o del Giudice del lavoro, e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che potrebbe anche determinare un cambio di rotta nel merito della vicenda, i ricorrenti dovranno quindi tenere duro e coltivare i giudizi pendenti, fin quando non si farà chiarezza una volta per tutte.
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