Il decreto scuola è legge, lo ha deciso il Senato, nella mattinata del 19 dicembre con il voto di fiducia al Governo. Questo vuol dire che è stata approvata anche la soluzione per i diplomati magistrale in Gae.
Con l’approvazione si chiarisce cosa succede ai docenti con sentenze ancora pendenti, quindi i diplomati magistrale in GaE con riserva, ma anche i docenti diplomati Itp.
Viene disciplinato definitivamente, e quindi non solo per quest’anno scolastico, l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti di immissione in ruolo o di supplenza conferiti con riserva.
La norma prevede che, per garantire agli alunni la continuità didattica, qualora i provvedimenti di decadenza intervengano dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni definito dal calendario scolastico, i contratti a tempo indeterminato o determinato vengano tutti trasformati in contratti a tempo determinato fino al 30 giugno.
Ciò vuol dire che i diplomati magistrale destinatari delle sentenze potranno continuare a lavorare con contratti sino al 30 giugno.
Pertanto, i docenti diplomati magistrali che nel corso dell’anno avranno la sentenza negativa non saranno licenziati ma avranno una trasformazione del proprio contratto da indeterminato a determinato fino al termine delle attività didattiche. Lo scopo principale di questa misura è quello di garantire la continuità didattica per gli alunni.
In realtà, come abbiamo riportato in precedenza, il Consiglio di Stato ha sancito il No per l’inserimento in Gae dei diplomati magistrale. Anche la Cassazione ha confermato in qualche modo la decisione di Palazzo Spada.
E’ arrivata anche la sentenza di merito del Tar Lazio che, ovviamente, ha confermato il tutto.
Ricordiamo che, avverso la sentenza dell’Adunanza plenaria del 20.12.2017 era stato infatti proposto un ricorso innanzi le Sezioni unite della Corte di Cassazione, essendosi rilevato un eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato.
A pesare sulla vicenda c’è senza dubbio la mancata presa di posizione da parte della politica, del tutto colpevolmente assente sino ad ora.
Il concorso straordinario infanzia e primaria previsto dal decreto dignità resta comunque una misura non soddisfacente in raffronto alla platea di interessati. Per non contare il fatto che le assunzioni dei vincitori del concorso straordinario potrebbero restare parcheggiati per un po’ di tempo in graduatoria.
Ecco i punti cardine della nuova pronuncia del Consiglio di Stato:
– i decreti di aggiornamento delle graduatorie (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), non hanno natura normativa né possono qualificarsi quale atto amministrativo generale; rivolgendosi a destinatari già noti al momento dell’adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle GAE, i decreti di aggiornamento sono quindi atti amministrativi che si rivolgono ad un gruppo delimitato di soggetti, qualificabili quindi quali atti amministrativi “collettivi”;
– conseguenza della predetta natura dei DM di aggiornamento è che l’annullamento del DM 235/2014 disposto dal Consiglio di Stato con sentenza 1973/2015, non può avere efficacia generale (“erga omnes”), bensì limitata ai soli ricorrenti;
– non è invocabile l’istituto del “prospective overruling”, ossia la possibilità di applicare i principi enunciati nella sentenza 11/2017 ai soli ricorsi depositati dopo il 20.12.2017.
Per i diplomati magistrali in Gae, pertanto, resta solo la speranza della corte di Giustizia Europea, l’ultima spiaggia per vedersi riconoscere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo.
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