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Diplomati magistrale, l’Italia è la patria del diritto…e del rovescio!

No, non mi sto riferendo ai colpi nel gioco del Tennis, dove pure in quel tipo di sport in Italia siamo molto carenti, ma alle decisioni delle sentenze dei giudici Amministrativi, specie per quanto riguarda le vicissitudini dei diplomati magistrali, intendendo così tutti coloro i quali e le quali si sono diplomati/e,  entro il 2001/2002 perché dopo il diploma magistrale non è più esistito.

Orbene, il titolo esatto di questo diploma è “ abilitazione magistrale”, intendendo dire che tutti i diplomati sono abilitati all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari.

Per un gran lungo periodo di anni, per accedere alla cattedra di doveva partecipare al “Concorso Magistrale”, ma non tutti lo superavano e allora si formavano lunghe graduatorie di abilitati non promossi al Concorso che provocarono una presa di posizione politica per venire incontro a questo fenomeno e consentire che anche coloro i quali, non promossi al concorso, ma promossi sul campo, perché venivano chiamati a far supplenze lo stesso, potessero avere una possibilità di accesso al ruolo attraverso una speciale graduatoria chiamata permanente, istituita dall’art. 1 del d.l. 7/4/2004 n. 97, convertito in legge 4/6/2004 n.143, tale che per conseguire l’immissione in ruolo si doveva essere chiamati  o  dalla graduatoria di merito del concorso o dalla Graduatoria permanente, per il 50% dei posti disponibili.

Ma nel 2006 con l. 296, il Governo chiude le graduatorie permanenti, perché altrimenti sarebbero durate all’infinito e avrebbero  prodotto sempre precariato (per inciso: il precariato non si potrà mai esaurire, perché connaturale alla professione docente) e le trasforma in Graduatorie ad Esaurimento, GAE oramai per l’avvenire, perché così esaurite quelle in atto, non ce ne sarebbero state altre.

Ma le cose giuridiche cominciano a ingarbugliarsi e la stessa legge di conversione 143/2004 e aggiunge un comma “c-bis” che così dice: “ agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in un degli anni 1999,2000,2001,02002, che siano privi di abilitazione o  idoneità e che abbiano prestato servizio…omissis” , cioè, improvvisamente si perde l’abilitazione magistrale, i  diplomati dell’Istituto Magistrale non sono più abilitati !!!!! Che guazzabuglio! Ma gli uffici legislativi delle due Camere non capiscono niente di questo problema? Non si capisce niente. Ma  le GAE non sono chiuse del tutto, e il Ministero dice che nuovi inserimenti in GAE sono consentiti in via eccezionale, definendo per legge le ulteriori modalità di ingresso in GAE, con l. 137/2008 e d.l. 216/2011.

Ma gli interessati che non hanno potuto, o voluto o fatto in tempo, di  beneficiare dei nuovi tempi accordati dalla legge,  con l’ausilio dei Sindacati aprono la stura ai più diversi ricorsi e riempiono così il Tar Lazio a più non posso.

Per altri termini, il TAR, bontà sua, conferma che il diploma magistrale è abilitante, ma tutti coloro i quali non hanno presentato domanda per l’inserimento in tempo utile non hanno diritto all’inserimento in GAE, perché le domande sono state considerate intempestive. In fondo L’Adunanza Plenaria del C.D.S. è stata disturbata, per modo di dire, per acclamare che chi ha prodotto in ritardo la domanda di inserimento in GaE non può avere ragione. Poi sull’argomento si può discettare per altri 10 anni di seguito, tanto gli avvocati a questo servono, ad allungare le cause anche per il loro benessere .. economico. Ma l’altra questione importante è quella affrontata dalla Plenaria circa la validità del diploma magistrale  per l’inserimento in GaE o solo in 2° fascia delle graduatorie di istituto. Certamente non si può essere d’accordo sul fatto che la Plenaria faccia tale sottile distinzione a danno dei docenti magistrali; se il diploma è abilitante come non lo esclude la Plenaria, perché non deve essere valido per l’ammissione alle GaE quando si dovessero riaprire o quando chi ne aveva diritto all’immissione non è stato esaudito  nel tempo debito ed è per questo che sono sorti le varianti ai ricorsi?

E questo è il colpo di diritto di Federer, pardon della Plenaria.

E adesso vediamo il rovescio.

L’8 novembre 2018 risponde Nadal con un poderoso rovescio, cioè la VI Sezione del Consiglio di Stato , quella che ha partecipato alla Plenaria,  e dice che si deve ritornare in Seduta Plenaria per rivedere la vexata quaestio dell’inserimento dei Diplomati Magistrali nelle GaE.

Ma come? Un anno fa i Sigg. Giudici della VI Sez. non dissero nulla sulla questione ed ora ci ripensano. Si vede che gli argomenti nuovi o reiterati dagli avvocati difensori hanno aperto una breccia nelle intelligenze e capacità riflessive dei Giudici con argomenti tali che non è possibile non ripensare la questione.

Che sembra banale ad una prima semplice riflessione: il mio titolo di studio è ABILITANTE, ma non utile all’inserimento in GaE; le altre abilitazioni, quelle conseguite dopo la laurea nei vari percorsi, di cui l’on Luigi Berlinguer ne sa qualcosa quando fu ministro della P.I. che si inventò le Siss e in più il concorsone e poi il primo ad essere bocciato fu proprio lui,  a cui seguirono il TFA e il PAS, sono abilitazioni di serie A, quelle magistrali di serie B. Tanto è vero che si sta tornando al concorso che superato, dà in ogni caso anche l’Abilitazione, come era una volta. Ora, il termine e il concetto di abilitazione è uno solo: abile a fare o professare una professione.

L’abilitazione magistrale è idonea per le scuole primaria e dell’infanzia, così come l’abilitazione dei laureati in SFP, laurea che ha sostituito il Diploma Magistrale che rimarrà valido fino a quando ci sarà l’ultimo sopravvissuto in possesso di tale titolo di studio. Ogni altra considerazione è fumisteria che dimostra la volontà ad escludendum nei confronti dei Maestri e delle Maestre che hanno con la loro passione e missione elevato il tenore culturale della popolazione scolastica fino ai nostri giorni. Ben vengano adesso le lauree in SFP, ma non avvilite e mortificate il valore del diploma magistrale abilitante.

Bene fa la VI Sezione a riaprire il caso. Ma meglio farebbe la Politica a chiudere la questione con una norma di interpretazione autentica a dichiarare l’indiscutibilità dell’abilitazione magistrale utile anche ai fini di una nuova riapertura delle GaE, fino a quando queste ci saranno e non saranno chiuse definitivamente, per tutti i titoli di studio e non solo per i diplomati magistrale.

La riproposizione biennale del concorso, per non abilitati, esclusi naturalmente i laureati in SFP, è una strada percorribile ed utile, perché chi supera il concorso e rientra fra i vincitori, assume servizio e gli altri idonei entrano in graduatoria di Istituto per le supplenze che non potranno mai cessare essendo fisiologico avere docenti assenti e doverli sostituire immediatamente, e che passeranno nei ruoli o a T.I. , prima ancora di bandire un nuovo concorso per le stesse classi di concorso.

Tranne che non si voglia creare un percorso di studi universitari che comprenda 24 o meno CFU utili solo per l’insegnamento, così che la laurea sia subito spendibile nell’insegnamento e nelle GaE,  e in qual caso, questi laureati con CFU utili all’insegnamento non fanno concorsi, anzi non si faranno più concorsi selettivi, ma solo per titoli e colloquio, come sta avvenendo adesso con i concorsi speciali, di cui uno già fatto nella scuola secondaria e uno in corso di attuazione, per la scuola primaria.

Magari il colloquio può essere fatto in ogni scuola adita dall’interessato ove la commissione è già belle e pronta e cioè il Comitato di Valutazione di ogni scuola. Più semplice di così e più veloce di così. Bel rovescio Nadal. Fifteen love.

Giuseppe Cappuccio

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