Sono stati giorni di ansia quelli appena trascorsi, per le migliaia di diplomati magistrale che vedono le loro speranze lavorative appese ad filo sottile.
Difatti, dopo la nota sentenza (n.11/2017) dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato dello scorso anno, che sembrava aver messo fine alle speranze dei diplomati, ed il valzer di promesse elettorali avanzate in prossimità delle scorse elezioni politiche, con impegni vari a risolvere definitivamente il problema, ma sfociati poi in una vera e propria beffa, tale potendosi qualificare il concorso straordinario appena bandito, avevamo già detto del colpo di scena della nuova rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
La VI sezione del Consiglio di Stato presieduta dal Presidente Sergio Santoro infatti, ritenendo opportuna una nuova valutazione della questione, aveva rimesso nuovamente il giudizio al massimo consesso della Giustizia amministrativa.
A distanza di qualche giorno, il 20 novembre, anche il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi ha ritenuto necessario rimettere all’Adunanza plenaria un altro ricorso relativo ad un appello avverso una sentenza del Tar Latina, fissando l’udienza per il 12 dicembre.
Solo qualche giorno prima dell’udienza, è stata depositata l’ordinanza della VI sezione recante le motivazioni della rimessione all’Adunanza plenaria.
Tenuto conto dell’estrema delicatezza della questione, dichiarando espressamente, anche per sopravvenuti provvedimenti normativi (vedi il DL 87/2018 che ha avviato il concorso straordinario), di non poter più condividere i principi di diritto indicati nella sentenza n. 11/2017, la VI Sezione ha rimesso la questione ponendo all’Adunanza plenaria i seguenti quesiti:
– qual debba essere la definizione normativa dei DM che dispongono gli aggiornamenti;
– se la definizione dei DM quali atti generali per l’esecuzione della legge, comporti in caso di loro annullamento, la nullità dei successivi DM che dovessero riproporre le medesime clausole annullate;
– se di conseguenza viene meno ogni ipotesi di decadenza connessa a vicende pregresse;
– se il limite temporale del regime transitorio di validità abilitante del diploma determini eventuali decadenze e si riverberi sull’attualità dell’interesse azionato;
– se si possa escludere ogni ipotesi di conflitto tra la controversia relativa all’inserimento in Gae ed il concorso straordinario di cui al DL 87/2018.
Sulla base di questi quesiti, il 12 dicembre si è quindi tenuta l’udienza in camera di consiglio innanzi all’Adunanza plenaria, con l’intervento in giudizio anche di altri ricorrenti, comunque interessati all’esito dello stesso.
In sede di discussione si sono alternati, oltre all’Avvocatura Generale dello Stato, gli avvocati Brunetti, Bonetti, Delia, Miceli, Zampieri (quest’ultimo anche in rappresentanza di Caudullo e Spataro), Galleano e Bortone.
Di particolare rilievo giuridico sono state le tesi sostenute a favore delle due parti contrapposte, ma di notevole interesse si pone, indubbiamente, quella che invoca l’applicazione dell’istituto della c.d. prospective overruling, secondo cui restano salvi gli effetti processuali compiuti dalla parte che abbia fatto incolpevole affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale.
L’avvocato Zampieri in particolare, ha richiamato una sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, alla luce della quale in questo giudizio potrebbe trovare applicazione il predetto istituto giuridico, facendo così salvi tutti i ricorsi proposti prima della pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria dello scorso anno (n.11/2017).
In esito alla discussione, con due distinte ordinanze (la n.1 e la n.2 del 2018), ritenendo che l’eventuale revisione del principio di diritto enunciato dalla sentenza n.11/2017 richiede un adeguato approfondimento in sede di merito, l’Adunanza plenaria ha quindi disposto la fissazione dell’udienza pubblica per il prossimo 20 febbraio 2019.
Sebbene dai primi commenti dei legali protagonisti della discussione in udienza sia emerso un cauto ottimismo, la questione è ancora tutta da discutere e l’esito è quantomai incerto.
Sicuramente è suggestiva la tesi dell’applicabilità dell’istituto del prospective overruling che consentirebbe, ove condivisa dall’Adunanza plenaria, di limitare gli effetti della sentenza n.11/2017 ai soli ricorsi depositati successivamente, facendo salve tutte le posizioni antecedenti; e non sarebbe cosa di poco conto.
Tuttavia, solo in esito all’udienza di merito del prossimo 20 febbraio sapremo quale futuro si prospetta per i diplomati magistrale che, nelle more, in buona parte, dovranno cimentarsi con la prova del concorso straordinario.
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