Continuano a giungere sentenze sulla tormentata vicenda degli inserimenti nelle Graduatorie ad Esaurimento di coloro che hanno conseguito il diploma magistrale.
In attesa della tanto temuta decisione in Adunanza plenaria del Consiglio di Stato su quella che ormai possiamo definire una vera a propria telenovela, dopo l’inserimento con riserva di altri 700 docenti diplomati nelle GaE disposta con ordinanza dello scorso 19 febbraio, si registra un altro intervento della VI sezione del Consiglio di Stato che, in sede di giudizio di ottemperanza, con ordinanza n.678/2016 ha nuovamente intimato al ministero dell’Istruzione di procedere alle nomine a tempo determinato ed indeterminato dei docenti diplomati inseriti con riserva nelle Gae.
Un gruppo di ricorrenti in possesso di diploma magistrale abilitante, inseriti con riserva nelle Gae con ordinanza del Consiglio di Stato n.5513 del dicembre 2014, a fronte della non corretta esecuzione della misura cautelare da parte del Miur che, nonostante l’inserimento in graduatoria si rifiutava di convocarli per il conferimento delle supplenze e per le immissioni in ruolo sui posti residuati dopo il piano straordinario di assunzioni, hanno proposto un giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato.
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Accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato Dino Caudullo, richiamando i loro precedenti pronunciamenti in materia e nonostante il deferimento della questione all’Adunanza plenaria (che tratterà la questione il prossimo 27 aprile), i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito il principio secondo il quale l’iscrizione nelle graduatorie con riserva, non può impedire- al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 di cui all’art. 1, commi 93 e 96, della legge n. 107 del 2015 – l’impossibilità di essere individuati quali destinatari di proposta di assunzione, in quanto il depotenziamento dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie, che vorrebbe introdurre l’Amministrazione, non sembra avere fondamento legislativo.
Sulla scorta del predetto principio di diritto, il Consiglio di Stato ha quindi assegnato al MIUR e, per esso, agli uffici scolastici regionali competenti, un termine di 30 giorni per dare esecuzione all’ordinanza, nominando quale commissario “ad acta”, in caso di persistente inottemperanza, la dottoressa Carmela Palumbo, direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, allo scopo di dare esecuzione compiuta all’ordinanza n. 5513/2014.
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