Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello presentato dagli avvocati Delia e Bonetti a favore di un centinaio di diplomati magistrale ad indirizzo linguistico.
Secondo il Tribunale Amministrativo per il Lazio, la decisione dell’Adunanza Plenaria avrebbe negato il valore abilitante del titolo ragion per cui, allo stato, è persino inutile discorrere di assimilazione o differenza tra diploma magistrale ordinario e diploma magistrale ad indirizzo linguistico, in quanto, per entrambi, non vi sarebbe posto nelle graduatorie, per abilitati, di seconda fascia di istituto.
L’ordinanza del T.A.R., difatti, omettendo di considerare che sin dal D.M. n. 353/14 il diploma magistrale fa parte dei titoli utili all’ammissione in II fascia delle G.I., ha interpretato l’esito della Plenaria come persino utile a negare, in radice (e non solo ai fini dell’ammissione in G.A.E.) il valore abilitante del titolo, ritenendo che “il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi idoneo all’insegnamento”. Secondo il T.A.R., difatti, l’Adunanza Plenaria avrebbe ritenuto non abilitante il diploma magistrale non solo ai fini dell’inserimento nelle G.A.E. ma anche della seconda fascia delle G.I.
A differenza di quanto ritenuto dal T.A.R. – ed in tal senso si sono sviluppate le difese dei legali -, tuttavia, a seguito della Plenaria non è stato messo in discussione il valore del titolo abilitante del diploma magistrale in relazione al suo ingresso nella seconda fascia di Istituto. Tale riconoscimento, al contrario, è stato imposto giusto D.M. 353/14 e mai modificato.
E’ proprio il D.M. sull’aggiornamento delle G.I. del 2018 (che nel caso dei ricorrenti era stato impugnato), difatti, che, all’art. 2, richiamando la Tabella A allegata al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374 (che a sua volta cita il richiamato D.M. 353/14), chiarisce che “abilitante all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nella graduatoria, ivi compresi il diploma di maturità magistrale, il diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati, o per il diploma di Didattica della musica valido per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A di cui al D.M. 39/1998, o per la laurea in scienze della formazione primaria, valida per l’accesso alle graduatorie della scuola dell’infanzia e della scuola primaria”, precisando ulteriormente che “per la scuola dell’infanzia e primaria non sono valutabili diplomi di scuola secondaria di II grado ulteriori rispetto al diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002”.
Non può, dunque, il T.A.R. sostituirsi all’Amministrazione nella calendazione dei titoli utili all’ammissione in II fascia G.I. asserendo di volerli mutare per volere (nella specie neanche vero) della Plenaria.
Non ritenendo di adeguarsi all’orientamento dello stesso Consiglio di Stato sulla specifica vicenda del diploma magistrale linguistico, il T.A.R. aveva dunque negato l’efficacia abilitante del diploma magistrale, gettando nuovamente incertezze su una vicenda che, sembrava, essere stata delineata con chiarezza già nei pareri espressi dal Consiglio nel 2012.
Quest’ultimo, infatti, aveva riconosciuto la natura abilitante del diploma, consentendo l’ammissione dei titolari nella seconda fascia delle graduatorie di istituto riservate agli abilitati.
qui la decisione del TAR e del CDS
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