Il 15 novembre si è finalmente celebrata l’udienza pubblica innanzi l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato tanto attesa da migliaia di docenti muniti di diploma magistrale abilitante.
La discussione è stata molto serrata ed il collegio difensivo che rappresentava i diplomati ha esposto al Collegio le tesi su cui si fonda la richiesta di inserimento nelle Gae.
In particolare, hanno aperto la discussione gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti che, oltre ad introdurre i temi principali della vicenda, hanno replicato alla relazione istruttoria depositata dal Miur, in cui era stata descritta l’entità in termini numerici del fenomeno (addirittura si è profilata una platea di potenziali interessati pari ad oltre un milione di persone, ossia tutti i diplomati magistrali dal 1968 ad oggi ancora in età lavorativa).
Quindi è intervenuto l’avv. Nicola Zampieri che ha richiamato l’attenzione sull’efficacia “erga omnes” della prima sentenza di annullamento del DM 235/2014 emessa dalla VI sezione del Consiglio di Stato e, quindi, sull’inevitabile effetto a cascata della stessa nei confronti di tutti i ricorrenti.
Successivamente ha preso la parola l’avv. Walter Miceli, il quale ha ripercorso l’iter normativo che ha portato alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, evidenziando che la legge 296/2006 mirava a tutelare i precari storici, ivi compresi i diplomati magistrale che per anni, dalla III fascia delle graduatorie di istituto, hanno contribuito a reggere le sorti della scuola italiana.
Subito dopo, sono intervenuti gli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, che hanno spostato il tema in discussione sul piano del diritto comunitario, evidenziando i profili di contrasto delle norme interne con i principi comunitari che vietano la reiterazione dei contratti a termine che, nel caso dei diplomati magistrale, sarebbe inevitabile nel caso in cui non venisse loro concesso l’inserimento nelle Gae con la conseguente mancata stabilizzazione.
Quindi ha preso la parola l’avv. Dino Caudullo che, replicando alle eccezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva, ha rilevato che non si può obiettare che i diplomati magistrale avrebbero dovuto presentare necessariamente la domanda di inserimento in Gae entro il 2007, a pena di decadenza, e che gli stessi avrebbero dovuto impugnare il bando di aggiornamento relativo al biennio 2007/2009, in quanto il diritto al richiedere l’inserimento non si era ancora prescritto ed in quanto i decreti di aggiornamento delle Gae successivi al 2007, compreso il DM 235/2014, erano autonomamente impugnabili.
Infine, ha concluso per i ricorrenti l’avv. Giuseppe Cundari, il quale ha richiamato l’attenzione sulla inevitabile disparità di trattamento che potrebbe derivare in caso di mutamento di orientamento del Giudice amministrativo rispetto ai docenti che hanno già beneficiato delle sentenze definitive emesse dallo stesso Consiglio di Stato e sono stati addirittura immessi in ruolo.
La parola è quindi passata ai legali dei docenti che sono intervenuti in giudizio per contrastare le tesi dei diplomati magistrale e, a chiusura della discussione, all’Avvocatura Generale dello Stato.
La Difesa del Miur, oltre a replicare alle argomentazioni dei legali dei ricorrenti, ha puntato i riflettori sulle possibili conseguenze derivanti dall’inserimento in massa dei diplomati nelle Gae che, di fatto, vanificherebbe il piano di riassorbimento del precariato storico posto alla base della “chiusura” delle graduatorie ad esaurimento disposta dalla legge 296/2006.
A questo punto, l’ultima parola spetta all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che deciderà della sorte dei diplomati magistrali aprendo definitivamente le porte delle Gae al loro ingresso oppure sbarrando loro definitivamente la strada.
La soluzione negativa sarebbe comunque clamorosa, in quanto l’Adunanza plenaria dovrebbe smentire l’orientamento fin’ora non contrastato della VI sezione del Consiglio di Stato che, con diverse sentenze definitive ed un centinaio di ordinanze cautelari, ha accolto le istanze dei diplomati.
Non va dimenticato, infatti, che la questione è stata rimessa all’Adunanza plenaria senza che si sia mai posto alcun contrasto giurisprudenziale sull’ammissione nelle Gae dei diplomati all’interno dello stesso Consiglio di Stato e, pertanto, l’eventuale brusco e clamoroso cambio di rotta, nel demolire l’orientamento consolidato della VI sezione, dovrebbe essere adeguatamente motivato.
E, comunque, non potrebbe evitare i prevedibili ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e le azioni risarcitorie innanzi al Giudice del lavoro per la reiterazione dei contratti a tempo determinato.
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