Tutto sembrava essere finito dicembre dello scorso anno, quando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato aveva detto, senza mezzi termini, che i diplomati magistrale non hanno alcun titolo all’accesso nelle graduatorie ad esaurimento, ma qualche giorno fa è giunta una nuova rimessione all’Adunanza plenaria per rimeditare sul principio di diritto che impedirebbe appunto l’accesso alle Gae ai diplomati magistrale.
In questi giorni, in attesa di conoscere il contenuto dell’ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato, che rimette nuovamente la questione all’Adunanza plenaria, e che certamente analizzeremo in dettaglio, si sono susseguiti innumerevoli dibattiti ed incontri pubblici per analizzare i possibili scenari che si prospettano, anche alla luce dell’avvio da parte del Miur del concorso straordinario.
Tra gli addetti ai lavori, naturalmente, la cautela è d’obbligo, tenuto conto che il quadro, dal punto di vista giuridico e strettamente processuale (è pendente anche il ricorso innanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza dell’Adunanza plenaria dello scorso dicembre) è quantomai complesso.
Minor cautela, tuttavia, si riscontra sul web, e sui social in particolare, dove si leggono proclami trionfalistici su pronunce giudiziarie che avrebbero risolto definitivamente la questione.
Facciamo riferimento ai diversi annunci che circolano da giorni sulle maggiori piattaforme social, dove si annuncia una clamorosa decisione del Tar Lazio che, pronunciandosi nel merito di un ricorso, avrebbe disposto l’inserimento in Gae di numerosi docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.
Ad una lettura poco attenta, o comunque non tecnica, la notizia appare a dir poco clamorosa, a fronte del fosco quadro giurisprudenziale in materia, riaccendendo facili – e non giustificati – entusiasmi.
Tuttavia, ad una semplice lettura del provvedimento cui si fa riferimento, si svela subito l’equivoco.
Si tratta in realtà, di una delle ormai tante pronunce del Tar che, adeguandosi al recente orientamento del Consiglio di Stato (vedi per tutte le sentenze del 12 giugno scorso), ha dichiarato l’illegittimità dei decreti di aggiornamento delle Gae, laddove non prevedono possibilità di reinserimento dei docenti depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento.
È evidente, a ben vedere, che si tratta di una fattispecie ben diversa rispetto a quella che riguarda migliaia di diplomati magistrale, che non sono mai stati inseriti e che oggi rivendicano il diritto all’inserimento – per la prima volta – nelle Gae.
Onde evitare di suscitare facili entusiasmi, o ancor peggio, indurre in errore chi in assoluta buona fede decide il proprio destino in base a queste notizie, diciamo, poco attente al dettaglio, sarebbe auspicabile una maggiore cautela da parte di chi, certamente non operatori del diritto (i quali non potrebbero mai confondere le fattispecie dei depennati con i diplomati magistrale) si sbilancia con proclami trionfalistici ingiustificati.
Nella ormai annosa vicenda dei diplomati magistrale ci sono in ballo i destini di 60 mila famiglie, così come in altre vertenze altrettanto delicate (vedi l’accesso degli ITP nella II fascia delle graduatorie di istituto) e non è accettabile la leggerezza con cui qualcuno affronta l’argomento.
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