Una recente sentenza del Tribunale di Lanciano (n. 54 dell’11 marzo 2025) è intervenuta sulla spinosa questione della validità del servizio reso dai diplomati magistrali inseriti con riserva nelle GAE e successivamente depennati a seguito della mutata giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Secondo alcune scuole (o, in qualche caso, secondo quanto ritenuto dalle Ragionerie territoriali) tale servizio non dovrebbe essere riconosciuto, in quanto reso in forza di ordinanze cautelari del Giudice Amministrativo poi caducate in sede di merito.
In buona sostanza, non avendo diritto all’assegnazione della supplenza (e in qualche caso all’immissione in ruolo) il docente non avrebbe potuto ottenere l’incarico e – fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo in cui il servizio è stato reso- non avrebbe diritto all’assegnazione del punteggio.
In atri casi, la Ragioneria Territoriale si è spinta ancora oltre, sostenendo che il docente non era in possesso del relativo titolo di studio.
Le Ordinanze sull’assegnazione delle supplenze emanate dal Ministero negli ultimi anni prevedono che il punteggio potrebbe essere negato qualora la supplenza sia stata assegnata in assenza del prescritto titolo di studio oppure sulla base di dichiarazioni mendaci (per esempio, aver falsamente dichiarato di aver conseguito una specializzazione o un titolo aggiuntivo oppure aver dichiarato di aver conseguito il titolo di accesso con una valutazione superiore a quella effettiva, ottenendo così un punteggio superiore a quello cui si aveva diritto).
In questi casi, secondo le citate disposizioni, “l’eventuale servizio reso sulla base di dichiarazioni mendaci deve essere sia dichiarato come “prestato di fatto e non di diritto”, dunque senza il riconoscimento di alcun punteggio”.
Nel caso dei diplomati magistrali -escluso che si tratti di servizio reso sulla base di dichiarazioni mendaci – occorre verificare se il docente fosse o meno in possesso di idoneo titolo di studio.
La giurisprudenza relativa alla nota vicenda dei diplomati magistrali riguardava il loro diritto ad essere o meno inseriti nelle GAE (ritenendo che a tal fine non fosse sufficiente il possesso del mero diploma magistrale).
L’idoneità ai fini dell’insegnamento del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002è sempre stata fuori discussione.
L’art. 197 del d.lgs. n. 297/1994, nella sua versione originaria, prevedeva che «Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (…) dell’istituto magistrale abilita, (…) all’insegnamento nella scuola elementare….» e, quindi, riconosceva ai diplomati magistrali il valore abilitante del titolo.
Con la riforma degli esami di Stato (l. n. 425/1997) è stato previsto che « I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare”.
Richiamando le citate disposizioni, la Corte di Cassazione con numerose sentenze (tra tante, n. 3830/2012) ha ricordato che tali disposizioni “non si limitano a riconoscere il valore legale e abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 ma aggiungono, significativamente, che il diploma costituisce titolo per la partecipazione «ai concorsi per titoli ed esami”.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano – oltre a far leva su tale consolidato orientamento- ha altresì osservato che la stessa OM n.88/2024 ha espressamente previsto che -in caso di servizio prestato con riserva seguito di provvedimenti giudiziari successivamente caducati-, il servizio prestato è comunque valido ai fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e d’istituto.
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