Fumata nera per i diplomati magistrali, con la recente sentenza della Corte di Cassazione n.3830 del 15.02.2021, che -pronunciandosi sulla nota vicenda – ha rigettato il ricorso volto ad ottenere l’inserimento nelle Gae.
C’è da dire però che la Corte, pur rigettando il ricorso, si è discostata dall’interpretazione seguita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
La Corte di Cassazione – bacchettando il massimo consesso della Giustizia amministrativa – ha ricordato che il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 aveva e conserva natura abilitante.
Del tutto inopinatamente, infatti, tale valore era stato negato dal Giudice Amministrativo, sebbene l’art. 197, comma 1 del Testo Unico della Scuola (D. Lgs. n. 297/1994) all’epoca in vigore, disponesse in modo inequivocabile che “Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale abilita all’insegnamento nella scuola elementare”.
Ci si chiede ora come verranno considerati i servizi resi in questi anni da decine di migliaia di docenti in forza di quelle pronunce cautelari che avevano disposto il loro inserimento nelle GAE.
Applicando un’interpretazione formalistica e restrittiva, una volta affermata l’insussistenza del diritto all’inserimento, anche i servizi resi dovrebbero essere considerati quali semplici servizi di fatto, ai sensi dell’art. 2126 c.c.
Il Ministero in passato ha sempre sostenuto che, in questi casi, il dipendente ha diritto al solo trattamento economico e previdenziale, senza l’attribuzione di alcun punteggio.
Tale interpretazione è stata a volte smentita dalla Magistratura (Corte d’Appello di Bari, n. 250/2019), ma la giurisprudenza resta ancora divisa.
Ci si chiede in proposito per quale ragione il servizio prestato negli istituti paritari (nei quali non esiste una “graduatoria” per le assunzioni) viene comunque valutato, con conseguente attribuzione del punteggio, mentre non dovrebbe essere assegnato alcun punteggio per il servizio reso nella scuola statale, per di più in forza di una pronuncia giudiziale, seppure di natura cautelare.
Applicando il criterio seguito in altre occasioni, non solo i diplomati magistrali verrebbero estromessi dalle Gae e verrebbero annullate migliaia di assunzioni in ruolo “con riserva”, ma il punteggio con il quale tali docenti sono attualmente inseriti nelle GPS verrebbe fortemente ridimensionato.
Il Ministero- già particolarmente oberato, tra disposizioni anticovid, la grana del blocco quinquennale di cui si dubita la costituzionalità, i concorsi da espletare, gli esami di stato, ecc.- dovrebbe dunque ricompilare le graduatorie, in tempo utile per l’inizio del nuovo anno scolastico.
E che dire poi del concorso straordinario?
A seguito del concorso straordinario, sono state disposte migliaia di assunzioni in favore di docenti che avevano avuto titolo a partecipare, grazie al servizio reso durante questi anni in forza delle ordinanze del Tar Lazio.
Altre migliaia di docenti che hanno comunque superato il concorso sono in attesa di essere assunti.
Che fare, annullare tutto, assunzioni e graduatorie del concorso? Una bella grana per i tecnici del Ministero, una vera e propria mina vagante, da disinnescare prima che sia troppo tardi, con un intervento normativo non rinviabile.
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