A parziale rettifica di quanto contenuto nella nota 2198 del 30 giugno 2015 (vedi notizia), il Miur, con la nota n. 19621 del 6 luglio 2015precisa che non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur essendo in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio o, addirittura, non abbiano tempestivamente impugnato il predetto D.M. n.235/14 in sede giurisdizionale.
Quindi, nel merito e sotto il profilo amministrativo, devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia.
Inoltre, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell’ ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli.
Invece l’inserimento con riserva nelle GAE non riguarda genericamente coloro che hanno in corso un contenzioso.
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