Con una recentissima sentenza del TAR Lazio, pubblicata il 21 aprile 2021, viene accolto il ricorso di un aspirante docente che chiedeva di essere inserito, con riserva, nelle GPS della provincia di Taranto, in attesa di diplomarsi come privatista a settembre 2020.
Il caso dei diplomati privatisti
Ricordiamo che nell’esame di Stato 2019/2020, anno in cui l’emergenza Covid-19 ha stravolto il normale iter dell’esame conclusivo il II ciclo di studi, i candidati privatisti erano stati fatti diplomare a settembre piuttosto che a luglio 2020. Tale ritardo ha impedito a molti diplomati alla scuola secondaria di secondo grado, di presentare istanza di partecipazione all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
L’O.M. 60 del 10 luglio 2020 non dispone l’inserimento in dette graduatoria “con riserva”, dei diplomanti esterni in possesso dei prescritti n. 24 crediti formativi CFU che conseguiranno il diploma di maturità presso la scuola statale nel mese di settembre 2020, così come disposto dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, all’art. 1 c. 7 e dall’Ordinanza Ministeriale 27.06.2020, n. 41, art. 6, comma 2, nonché di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto.
A seguito di questa norma, molti aspiranti docenti ITP, sono rimasti esclusi dalle GPS a causa di un ritardo, non voluto dai maturandi, dell’esame di Stato dei privatisti. Le domande per le GPS del biennio 2020/2021 e 2021/2022 si potevano presentare dal 22 luglio al 6 agosto 2020, mentre i privatisti avrebbero potuto conseguire, a causa della pandemia, il diploma a settembre 2020. Tale ritardo ha decretato l’esclusione di migliaia di aspiranti docenti alle GPS, senza che potessero inserirsi con riserva.
Il ricorso al TAR Lazio
A causa di queste esclusioni dalla GPS anche se solo “con riserva”, l’avv. Giovanni Bufano, ebbe ad eccepire sull’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 per l’inserimento nelle GPS.
Dalla lettura della sentenza ne consegue in primis che la procedura per l’inserimento nelle GPS è da ritenersi, a tutti gli effetti, “procedura pubblica concorsuale” rientrando, perciò, a pieno titolo nella sfera pubblicistica e non privatistica.
Se così non fosse, infatti, il TAR avrebbe indubbiamente dichiarato la propria incompetenza.
Inoltre il Collegio ha ritenuto che con le norme richiamate dal ricorrente si è inteso tutelare chi non ha potuto completare il proprio percorso di studio nei tempi stabiliti non per problematiche singole, ma a causa del contesto emergenziale dovuto alla pandemia, che ha sostanzialmente bloccato la possibilità di finire nei termini ordinari il percorso di studio.
Da una parte è stato previsto, infatti, che i candidati esterni avrebbero svolto gli esami solo “al termine dell’emergenza epidemiologica”, comportando così che la sessione non si è potuta svolgere a luglio come consueto ma si è svolta a settembre, e dall’altra ha previsto che questi candidati potessero comunque partecipare a tutte le procedure concorsuali per le quali sia richiesto il diploma, nel frattempo bandite, con riserva del superamento dell’esame di Stato.
Se questa è stata la ratio delle disposizioni in esame, emerge come un bando concorsuale che non permetta la possibilità di inserirsi nelle graduatorie con riserva, qualora si sia in possesso degli altri requisiti, comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza e la violazione del principio di ragionevolezza.