Si tratta dell’equipollenza tra titoli di conservatorio-accademia e la laurea. Una questione che strascina da anni e che, dopo gli entusiasmi di questi ultimi mesi, sembra orami giunta a un punto morto. Senza il regolamento attuativo, infatti, c’è il rischio che tutto rimanga come se la legge non fosse mai esistita. Nel frattempo però vi sono state delle importanti pronunce giurisprudenziali da parte della magistratura di legittimità, sebbene in contrasto tra loro.
Anzi tutto la Corte costituzionale, che si è espressa favorevolmente circa la possibilità del riscatto dei periodi di studio in accademia e in conservatorio, rispettivamente con la sentenza n. 52/2000 e con l’ordinanza n. 219/2000 .
Nel primo caso il giudice delle leggi ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. art. 13, primo comma, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 che non prevede la possibilità del riscatto dei periodi di studio in accademia ai fini previdenziali e della quiescenza.
Dunque pieno accoglimento delle richieste della docente di ed.artistica che aveva presentato il precedente ricorso al Tar. Nel secondo caso si tratta, invece, di un’ordinanza con cui la Suprema corte ha rimesso gli atti al giudice rimettente (al Tar) in forza del disposto della legge 508/99 che prevede la possibilità del riscatto inquadrandola nella questione più ampia dell’equipollenza. Nel cosa dell’ordinanza si tratta di un gruppo di docenti di ed.musicale che chiedono la possibilità di riscattare i periodi di studio in conservatorio. Sotto il profilo dell’equipollenza ai fini previdenziali e della quiescenza, quindi, non sembrano esserci dubbi. Rimane ancora aperta la questione dell’equipollenza ai fini dell’ammissione ai concorsi pubblici. Recentemente, infatti, vi è stata una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 2492/2000) che ha rigettato un ricorso presentato da una candidata ad un concorso di 6° livello a cui non era stato valutato il diploma di conservatorio come titolo aggiuntivo al prescritto diploma di scuola superiore. Secondo la Suprema corte, infatti, tale titolo non può essere equiparato nemmeno ad un diploma di maturità.
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