Da oggi attive le nuove regole del protocollo anti Covid nelle scuole. Con NOTA 1218 del 6 novembre “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, il Ministero dell’Istruzione ha fornito alcune indicazioni operative di maggiore chiarimento.
Il dirigente scolastico, in questa nuova versione del protocollo, viene caricato di ulteriori responsabilità? Ne parliamo nell’appuntamento della Tecnica della Scuola Live, oggi 8 novembre alle ore 16. Ospiti l’avvocato esperto di normativa scolastica Dino Caudullo, il dirigente scolastico Francesco Ficicchia e il presidente dell’Anp Antonello Giannelli.
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La novità del protocollo Covid
La principale novità – spiega la nota tecnica del Ministero – sarebbe costituita dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici secondo le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP.
E precisa: se il risultato è negativo tali contatti scolastici possono rientrare a scuola; se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP, che a sua volta informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19.
Insomma, al dirigente verrebbe lasciata ben poca discrezionalità, secondo il documento ministeriale, che riassume i compiti del Ds così come segue.
Il dirigente scolastico, o un suo delegato:
- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia,- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),- il personale scolastico;(educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo.
Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:
- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo.
Come avviene il rientro in classe? Sciolto il nodo privacy
Quanto alle condizioni del rientro a scuola, il documento scioglie anche il nodo relativo ai dati sulla valutazione dello stato vaccinale degli studenti e del personale scolastico:
- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.
Insomma la quarantena differenziata (7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati) non è questione che verrà trattata dal dirigente scolastico, ma disposta dal Dipartimento di Prevenzione che valuterà chi fare rientrare e chi no.
In sintesi, il dirigente si limiterebbe (quando necessario) a disporre la quarantena, le autorità sanitarie a definirne la durata. Questo perché l’eventuale positività o negatività al Covid di un contatto sottoposto a testing non viene comunicata dal soggetto in questione direttamente al dirigente scolastico, ma all’autorità sanitaria che si fa carico di valutare il da farsi, autorizzando o meno questo soggetto al rientro a scuola.