Come va redatto il Pei? Quali indicazioni utili per le scuole? Le novità sono numerose, alla luce delle ultime disposizioni del Ministero che recepiscono le richieste del Tar, e le scuole si affrettano ad adeguarsi, in vista della scadenza di ottobre.
A chiarire i dubbi, il nuovo appuntamento della Tecnica della Scuola Live di oggi 23 settembre, ore 16: Pei, come va redatto? Chiarimenti e istruzioni. I nostri esperti, il dirigente Salvatore Impellizzeri e l’insegnante Katia Perdichizzi, forniranno alle scuole tutte le indicazioni utili per muoversi operativamente nel nuovo panorama di inclusione delineato dalla sentenza del Tar, cui è seguita la circolare del Ministero dell’Istruzione.
Non pochi i nodi interni alle nuove indicazioni. Uno su tutti: la questione relativa all’orario ridotto. Come ha chiarito il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, le conclusioni cui giunge il Ministero dell’Istruzione in relazione alla sentenza del Tar che annulla il nuovo modello di Pei sono discutibili quanto al tema delle eventuali assenze per terapie.
Spiega al meglio la questione il pedagogista Raffaele Iosa, nel brano Il tempo della scuola, il tempo della disabilità: “Le assenze per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria sono sempre ammesse e valgono per tutti gli alunni della scuola italiana; tali regole, sulla base di quanto stabilito dai Collegi docenti, incaricati di definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza, a fronte di casi eccezionali, certi e documentati (fra questi sono annoverati: gravi motivi di salute adeguatamente documentati o terapie e/o cure programmate (CM 20/2011), non sono quantificate neppure per il raggiungimento del tetto minimo di frequenza finalizzato a rendere valido l’anno scolastico. Tetto che, peraltro, non è previsto nella scuola dell’infanzia e neppure nella scuola primaria”.
Quale sarebbe il passaggio incriminato presente nella circolare del Ministero dell’Istruzione? Ecco cosa scrive il Mi: “Non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute”.
Riepiloghiamo a quali indicazioni dovranno attenersi le scuole nel redigere il Pei.
Si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020).
Non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020].
Non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).
In assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute – non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono
predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).
Su questi argomenti il corso Il Pei per una scuola inclusiva, in programma dal 4 OTTOBRE.
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