Con il presente contributo viene resa nota una interessante pronuncia del Tribunale di Arezzo (Ordinanza del 1° dicembre 2020, N. RG 928/2020) con cui è stato dichiarato nullo il provvedimento di assegnazione del Dirigente scolastico che viola le norme procedimentali, non segue i criteri fissati dagli organi collegiali scolastici nelle assegnazioni delle classi, ovvero cagioni disparità di trattamento.
La vicenda
Con ricorso ex artt. 669 ter ss e 700 c.p.c. al Tribunale di Arezzo, Sez. Lavoro, la ricorrente lamentava la sua illegittima assegnazione ad un numero eccessivo di classi, rappresentando che il provvedimento: 1) non era stato preso sulla base di criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, 2) difettava delle proposte del collegio dei docenti, 3) non seguiva l’iter legislativo, 4) veniva esternato con forma orale, 5) mancava di motivazione, 6) non valorizzava l’anzianità di servizio della docente, né la sua professionalità.
A supporto delle proprie richieste la docente riportava dunque i seguenti principi di diritto.
L’art. 10 co. 4 D.lgs. 297/1994 prevede che il Consiglio d’istituto indica “i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti”; dall’art. 7, co. 2, lett. b) D.lgs. 297/1994, che stabilisce che il Collegio dei docenti “formula proposte (…) per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti”.
Invece, quanto alla Giurisprudenza, che “l’assegnazione dei docenti alle classi da parte del dirigente scolastico deve avvenire sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio d’istituto e delle susseguenti proposte fatte dal collegio dei docenti in successione temporale e logica”; che è inesistente un provvedimento di destinazione non scritto; che il provvedimento “necessita adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell’iter logico – giuridico che ha condotto alla decisione deve ritenersi”; e che “l’esercizio del potere dirigenziale non può trasmodare in arbitrio o gravi condizioni di disparità di trattamento tra il personale allorché determini ciò un apprezzabile sacrificio della sfera soggettiva del dipendente interessato che non trovi corrispondenza nella necessità di assicurare l’efficiente ed efficace azione amministrativa e la valorizzazione delle risorse umane.
La decisione
Ebbene alla luce di tali principi il Tribunale di Arezzo, accogliendo il ricorso della ricorrente, ha dichiarato nullo il provvedimento di assegnazione, affermando che “traslando i sopra esposti princìpi alla fattispecie in esame – si evince che il provvedimento impugnato, di destinazione della XXX a otto classi su due plessi scolastici, appare in aperta difformità dai medesimi, essendo stato emanato senza rispettare le prerogative degli organi collegiali d’Istituto e comunque senza valorizzare in alcun modo la lunga anzianità di servizio della docente, né la professionalità acquisita nella sua pluridecennale esperienza didattica […] la determinazione dirigenziale non può discostarsi dai principi di correttezza, buona fede e non discriminazione, clausole di portata generale che – ben lungi dal risolversi in regole di pura opinione – attraversano trasversalmente l’intero ordinamento e sono pienamente idonee a individuare obblighi ulteriori oltre a quelli sanciti dalla lettera delle singole norme, sotto forma di precetti idonei ad attuarle correttamente”.
Edoardo Stoppa