Genitori di una classe del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza sul piede di guerra contro la decisione presa dalla Dirigente Scolastica di sopprimere la classe II H dell’istituto cosentino.
Purtroppo quando le iscrizioni in una scuola calano corposamente e i numeri, per mantenere gli organici concessi l’anno scolastico precedente, sono totalmente insufficienti, allora la conseguenza può essere che l’ufficio scolastico provinciale ti chieda la soppressione di una classe.
È proprio quello che è accaduto al Liceo Scientifico “Fermi” di Cosenza dove la Dirigente scolastica, in data 28 agosto 2018, comunica, alle famiglie coinvolte, la soppressione della classe II H.
In tale comunicazione la Ds scrive: “Facendo seguito alla comunicazione dell’ATP di Cosenza del 28/05/2018 relativa all’assegnazione dell’organico di diritto, si comunica che si è dovuto procedere alla soppressione della classe già 2°H nell’anno scolastico 2017/18. Tuttavia in attesa, nell’organico di fatto, dell’accoglimento della richiesta della scuola di ripristino della suddetta classe si invitano i genitori a soprassedere all’acquisto dei nuovi libri fino a nuove disposizioni.
Il 30 agosto 2018 la stesa Ds scrive l’errata corrige della prima comunicazione, specificando alle famiglie che la classe che verrà soppressa è la I H dell’anno scolastico 2017/2018 che sarebbe dovuta essere la futura II H dell’anno scolastico 2018/2019.
In buona sostanza al Liceo scientifico “Fermi” di Cosenza la classe II H dell’anno scolastico 2018/2019 avrebbe dovuto essere composta di 24 alunni, mentre verrà soppressa e gli studenti suddivisi a gruppi di 4 in altre 6 seconde. Le nove classi prime dell’anno scolastico 2017/2018 diventeranno, almeno di miracolosi interventi dell’USR Calabria, otto classi seconde dell’anno scolastico 2018/2019.
Secondo quanto riferito dai genitori degli studenti coinvolti in queste comunicazioni della Ds, la scelta di sopprimere proprio la classe II H sarebbe stata presa direttamente dalla Dirigente Scolastica senza passare per il parere del Collegio docenti e per la delibera del Consiglio di Istituto.
I genitori che chiedevano perché proprio la classe II H fosse stata soppressa, la Dirigente scolastica non ha saputo dare risposte convincenti, tanto da destare incredulità e stupore.
Non esiste una normativa specifica per la soppressione di una classe, ma per agire in tal senso si utilizzano le stesse norme che regolano la formazione delle classi. L’art. 72 del d.lgs. 297/94 stabilisce dei criteri generali rinviando ai decreti ministeriali, nello specifico il DPR 81/09, poi c’è l’art.7, comma 2, del d.lgs. 297/94 che dà al Collegio docenti l’opportunità di fare proposte sulla formazione delle classi, infine il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.10 comma 4 del testo unico della scuola, delibera, con una precisa indicazione, i criteri di formazione o, come in questo caso di soppressione, delle classi.
Quindi il Dirigente scolastico non può agire, senza un confronto con gli organi collegiali, sulla decisione di soppressione di una classe specifica. Un tale comportamento sarebbe illegittimo e facilmente impugnabile nei tempi brevi.
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