Un Dirigente scolastico di un Istituto di Istruzione Superiore della Lombardia scrive una mail ai docenti della sua scuola. In questa mail il Dirigente scolatico stabilisce che i docenti dovranno inserirlo, in tutte le loro classi, come docente aggiunto.
Il Dirigente scolastico del suddetto IIS srive: “Gentili professoresse, gentili professori, nell’intento di facilitare la vostra azione didattica, sostenere la partecipazione consapevole degli studenti e trovare momenti di confronto per poterci allineare su modalità condivise di insegnamento in regime di DDI, attuerò momenti di attenzione durante le lezioni. A tal fine sarà cura di ogni docente aggiungere l’account istituzionale del Ds come docente in ognuna delle proprie classi…”
Per la Gilga degli insegnanti la mail del Dirigente scolastico è illegittima per diversi motivi. Per prima cosa c’è da sottolineare un’invasione di campo sulla libertà di insegnamento, infatti il Preside vuole trovare, durante le lezioni svolte agli alunni, modalità condivise di insegnamento in regime di DDI. Bisogna ricordare che l’art. 1 del D.Lgs. 297/1994 afferma che “ai docenti è garantita la libertà di insegnamento come autonomia didattica e come libera espressione…”. In buona sostanza per la Gilda il Dirigente scolastico con la sua presenza in aula virtuale, non garantisce la libertà di insegnamento del docente.
Inoltre il sindacato della Gilda degli insegnanti ci tiene a sottolineare che i “momenti di attenzione” evocati dal Dirigente scolastico nella sua mail rappresentano un controllo dell’attività didattica svolta dal docente.
La presenza del Dirigente scolastico in classe durante le lezioni, con lo scopo di seguire l’attività didattica come se fosse una visita ispettiva, non è consentita dalla legge e non rientra nelle competenze del Dirigente scolastico. L’art. 6 della legge 300/70 dispone che le
visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
Per Mario Rusconi dell’ANP il Preside ha tutto il diritto di entrare in una classe e assistere ad una lezione, ma quando accadono situazioni del genere, precisa Rusconi, non deve esserci mai sopraffazione del Dirigente scolastico nei confronti del docente, deve essere una “forma intelligente” di controllo che bisogna fare quando ci sono dei risultati di tipo negativo fatti presenti dagli studenti.
È utile sapere, spiega Antonino Tindiglia della Gilda degli insegnanti nazionale, che il comportamento del Ds deve essere sempre volto a trattare i dipendenti nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e finalità. La presenza del Dirigente scolastico in classe durante le lezioni, con lo scopo di seguire l’attività didattica come se fosse una visita ispettiva, sottolinea il sindacalista della Gilda, non è consentita dalla legge e non rientra nelle competenze del Dirigente scolastico. Tindiglia conclude citando la legge 300/70 che impedisce qualsiasi tipo di controllo attuato da parte del datore di lavoro sul dipendente.
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