Quando una dirigente scolastica o un dirigente scolastico invade la privacy dei docenti della scuola che dirige, non solo si tratta di indelicatezza ma di un modo illegittimo di agire.
È utile sapere che il comportamento del datore di lavoro deve essere sempre volto a trattare i dipendenti nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e finalità. Per esempio la dirigente scolastica che controllava i suoi docenti con riprese video o fotografiche, ha commesso un reato vietato dall’art.4 della legge 300/1970 e punibile penalmente ai sensi dell’art.38 della medesima legge.
Recentemente è accaduto un caso di una dirigente scolastica di un Istituto di Istruzione Superiore che ha contestato ad una decina di docenti, il fatto di essersi intrattenuti nel cortile della scuola dopo il suono della campanella dell’inizio delle lezioni, avvalendosi, per tale contestazione, di alcune foto scattate dalla responsabile di plesso.
È anche considerato un atto discriminatorio da parte di una dirigente scolastica, come capitato in un Liceo scientifico a indirizzo sportivo della Calabria, consigliare un proprio dipendente di non frequentare un certo sindacato e in particolare un certo sindacalista.
È utile sapere che per l’art.8 della legge 300/70 è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.
Gravissimo anche l’atteggiamento di un altro dirigente scolastico, anche Presidente regionale di un sindacato dei presidi, che durante il colloquio per la chiamata diretta di alcuni titolari di ambito, poneva domande sugli orientamenti politici e sindacali degli aspiranti all’incarico triennale.
Invadere la privacy del docente da parte del dirigente scolastico è anche il caso in cui il Preside chiede al docente quale sia la malattia per cui usufruisce della legge 104/92.
Infatti, è fatto divieto al Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.5 della Legge 300/70, l’accertamento sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Dunque è poco chiaro quello che è accaduto ad una docente di scienze motorie di un liceo scientifico ad indirizzo sportivo della Calabria, che si è vista chiedere spiegazioni più approfondite sul suo stato di salute visto le numerose assenze fatte nell’ultimo triennio.
Questi sono solo alcuni casi di violazione della privacy dei docenti e del personale scolastico, da parte dei dirigenti scolastici, eppure la legge è chiarissima al riguardo: “Non è legittimo, da parte del dirigente scolastico o da qualsiasi altro suo collaboratore, invadere la privacy dei docenti e di tutto il personale scolastico”.
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