Interessante sentenza del Tribunale del lavoro de L’Aquila in merito alle sanzioni disciplinari.
Il Giudice del lavoro del capoluogo abruzzese doveva decidere riguardo la richiesta di annullamento della sanzione irrogata ad una docente di ruolo di scuola primaria dal dirigente scolastico, lamentando la nullità del procedimento, tra l’altro, per omessa affissione del codice disciplinare e per genericità della contestazione oltre che l’infondatezza per travisamento dei fatti e manifesta illogicità.
Per il dirigente scolastico, viceversa, la sanzione era pienamente legittima, in quanto la docente aveva interrotto le attività di un laboratorio creativo per intrattenersi con i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia, in tal modo disobbedendo anche all’ordine dirigenziale di non conferire con i genitori ed eludendo un obbligo di lavoro che causava un disservizio.
Sentite le parti, il Giudice del Lavoro ha dato ragione alla ricorrente, difesa dall’avvocato Salvatore Braghini.
Per il Giudice, se in materia di sanzioni disciplinare vige il principio per cui la scelta di applicazione della sanzione va anzitutto operata con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, oltre che secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, giova evidenziare che la valutazione della gravità del fatto, in particolare, va operata in ragione non solo della sua portata oggettiva, ma anche della natura e dell’intensità dell’elemento psicologico, sia intenzionale che colposo, del comportamento contestato, unitamente ai motivi che l’hanno ispirato.
Non c’è stata una autonoma iniziativa della maestra di illustrare didattica e buone prassi della scuola ma che “sono stati i genitori presenti a sollecitare risposte e delucidazioni, sicchè scegliere di rispondere alle domande sembra essere stato piuttosto finalizzato a rassicurare i presenti e a non deludere le aspettative, che non a voler intenzionalmente interrompere l’attività di laboratorio per sottrarsi ai propri doveri, sul ragionevole presupposto che per la docente tanto l’una quanto l’altra fossero modalità di adempimento del proprio servizio”.
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