II giudice del lavoro di Enna, con una sentenza del 16 novembre scorso (la n.484/16), ma resa nota soltanto nei giorni scorsi, dirime la questione tra insegnante e dirigente scolastico scaturita dalla sospensione del professore per motivi disciplinari. Così come riporta Italia Oggi, i docenti hanno diritto a chiedere e ottenere copia del verbale del collegio dei docenti senza specificarne i motivi. Non costituisce illecito disciplinare il fatto che il prof non si accontenta della bozza in luogo dell’originale.
I FATTI – Una docente di una scuola secondaria di II grado aveva chiesto al dirigente di accedere ad alcuni verbali delle riunioni del collegio dei docenti. In prima battuta il dirigente aveva negato l’accesso eccependo che il docente non avesse specificato i motivi della sua richiesta. In seguito il prof aveva presentato ulteriore richiesta di accesso ad altro verbale e a questa richiesta il dirigente aveva affermato che era ancora in bozza e chiedeva al docente se fosse sufficiente solo questo. Il docente aveva risposto di voler acquisire la bozza, ma di volersi riservare la verifica con quello definitivo. Il dirigente scolastico aveva avviato provvedimento disciplinare a carico del docente incolpandolo anche di aver nutrito un calunnioso e ingiurioso sospetto nei suoi confronti. Cinque giorni di sospensione dal servizio per il docente.
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RICORSO AI GIUDICI – Il giudice del lavoro decideva per l’illegittimità della sanzione e la condanna dell’amministrazione a ripristinare la situazione precedente alla sanzione. L’amministrazione veniva condannata al pagamento di 2.008 euro più Iva. Come si è arrivata a questa decisione? I docenti hanno titolo ad accedere ai verbali e non è solo un mero diritto, ma una vera e propria necessità, direttamente funzionale allo svolgimento degli obblighi di ordinaria diligenza nello svolgimento della prestazione. I dirigenti scolastici, sostiene la sentenza, non hanno potere di sospendere i docenti fino a 10 giorni perché questa sanzione non è prevista. Per i docenti, infatti, è prevista la sanzione della sospensione dall’insegnamento fino ad un mese con privazione della retribuzione con anche sanzioni accessorie (ritardo della progressione di carriera, impossibilità di partecipare agli esami di stato).