Le comunicazioni per le vie brevi, come quelle scritte su un gruppo WhatsApp creato da un Dirigente scolastico per comunicare con i coordinatori di classe, non hanno una validità di legittimità e non sono sostitutive a quelle ufficiali di circolari regolarmente protocollate.
Costituire, da parte di una Dirigente scolastica, un gruppo WhatsApp per comunicare più rapidamente con i coordinatori di classe, è una modalità che può essere attivata. Tale modalità non può però assumere il carattere dell’ufficialità e le comunicazioni fatte attraverso tale canale sono da considerarsi giuridicamente illegittime.
La Dirigente scolastica che utilizza solo questo strumento per impartire ordini di servizio o per fare richieste di informazioni riservate da non potere scrivere in una chat, lo utilizza in modo totalmente sbagliato e illegittimo.
Per i motivi suddetti è chiaro che le comunicazioni da inviare ai docenti devono avere sempre il canale dell’ufficialità e devono essere veicolate tramite le circolari da pubblicare nel libro delle circolari e nell’area digitale del sito della scuola o del Registro elettronico. Il docente che non è in ferie ha l’obbligo di controllare le circolari e prendere visione degli adempimenti a cui è soggetto.
Bisogna sottolineare che le circolari interne di un Dirigente scolastico, indirizzate ai docenti per impartire un’istruzione, un preciso ordine di servizio, per ricordare una scadenza o un calendario dei lavori, o solo per comunicare un’informazione, rientrano a tutti gli effetti nel potere di organizzazione dirigenziale, come previsto ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e perciò come tali per esse esiste, quando il docente non è in ferie, l’obbligo di leggerle e prenderne visione.
Quindi se esiste una comunicazione ufficiale da fare ai docenti, ai coordinatori di classe, alle funzioni strumentali o alle RSU, il canale da utilizzare è quello della circolare regolarmente protocollata e diffusa. Mentre non può avere titolo di legittimità il messaggio inviato per le vie brevi tramite WhatsApp.
Nella contrattazione integrativa di Istituto, si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente a staccare la spina con il lavoro una volta terminato l’orario di servizio.
A tal proposito è utile ricordare che al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.22 del CCNL Scuola 2016-2018, è scritto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);”.
In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.
È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e applicato di segreteria. Il personale scolastico una volta terminato il servizio non ha obblighi di connessione, mentre tali obblighi esistono durante le ore di servizio.
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