pur comprendendo lo spirito polemico dell’iniziativa invita i suddetti dirigenti a non inviare la comunicazione sopra citata per sfuggire a possibili denunce penali (nella parte in cui dichiarano di voler lasciare la scuola senza alcun sostituto) perché la nota del Miur è certamente da ignorare, nel caso abbiano già nominato il vicario che è stato autorizzato a sostituirlo in sua assenza durante l’anno scolastico, essendo totalmente illegittima, in contrasto con la normativa vigente”.
In effetti, andando a leggere nell’art. 69 del CCNL scuola 94-97, tutt’ora in vigore in quanto richiamato esplicitamente dall’art. 146 del CCNL scuola 29/11/07, si spiega che “al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all’affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo”.
La stessa Anief fa notare, inoltre, che la “direzione generale, inoltre, nel richiamare l’art. 52, c. 5 del d.lgs. 165/01 commette due errori: in primo luogo, perché confonde l’esercizio delle funzioni superiori di cui alla lettera f), comma 2, art. 88 del CCNL con quelle di dirigente la cui qualifica non è immediatamente superiore a quella docente essendo una funzione diversa; in secondo luogo, perché ricorda con tono minaccioso (certo, una nota non è un atto amministrativo) le sanzioni per i dirigenti che violano il comma 2 del suddetto articolo, tralasciando le motivazioni finali ‘con dolo e colpa grave’”.
Il sindacato si chiede, dunque, se un dirigente di una scuola può assumere l’incarico di presidente di commissione di esame di Stato o andare in ferie senza nominare un sostituto lasciando la scuola senza direzione . “Se si, allora è possibile avere scuole senza dirigenti anche durante tutto il corso dell’anno, il che farebbe felice i tecnici del tesoro che già hanno tagliato 4.000 dirigenze in tre anni. Per noi non è possibile, ma neanche per il Miur, almeno speriamo”. Se invece l’amministrazione volesse tenere duro, lasciando il ds senza vicari, l’Anief ha già preparato il suo piano di battaglia legale.