All’interno dell’Accordo sono disciplinate le funzioni previste nel CCNL 1/3/2002, nel quadro ordinamentale dell’autonomia che è applicata alle scuole italiane all’estero, secondo specifiche modalità, contenute nel decreto di attuazione interministeriale Miur/Mae.
Il dirigente scolastico all’estero può essere assegnato alle sedi consolari, dove promuove e coordina le iniziative volte alla diffusione della lingua e della cultura italiana col supporto delle istituzioni scolastiche e dirige il personale della scuola presente nella circoscrizione consolare (corsi, scuole non statali, scuole internazionali, scuole straniere, ecc.); predispone, inoltre, il piano complessivo dell’offerta formativa a livello circoscrizionale, con l’apporto dei soggetti che vi concorrono, tenendo conto anche dei processi di integrazione dei corsi scolastici ordinari o di progetti di lingua viva o di bilinguismo da realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali.
Entro il 30 giugno i dirigenti che aspirino ai predetti posti potranno presentare dichiarazione di disponibilità, corredata di dettagliato curriculum e con l’indicazione delle lingue straniere conosciute, al Ministero degli Affari Esteri, al fine di ricoprire le funzioni presso le sedi appartenenti alle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola.
Presso la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, saranno convocati i dirigenti interessati, le cui note professionali corrispondano ai criteri di valutazione adottati, per essere sottoposti ad un colloquio finalizzato ad una verifica dell’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere e della particolare idoneità relativa al servizio all’estero, che garantisca lo svolgimento dell’incarico in uno specifico contesto educativo e plurilingue.
I candidati prescelti, attraverso la stipula di un atto bilaterale di natura privatistica, sottoscritto con il Direttore generale per la Promozione e Cooperazione Culturale, secondo quanto previsto dall’art. 23 del CCNL per la dirigenza scolastica, riceveranno un incarico per l’espletamento delle funzioni dirigenziali.
Avrà, eccezionalmente, la durata di nove anni, con la stipula di un nuovo atto bilaterale di natura privatistica, la nomina ai posti di direttore di scuola europea, per i dirigenti che ottengano tale incarico dal Consiglio superiore delle scuole europee. I dirigenti, già in servizio in Italia al momento della stipula del contratto individuale, potranno chiedere indifferentemente di essere destinati a posti dei seguenti due settori formativi all’estero:
a) settore formativo comprendente direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636 del D.L.vo n. 297/94; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex art. 636 del D.L.vo n. 297194; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);
b) settore formativo comprendente scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di I e II grado, o scuola secondaria di I e II grado).
All’estero restano validi gli istituti normativi ed economici previsti dal CCNL 1/3/2002, con particolare riferimento agli artt. 16 (impegno di lavoro), 25 (revoca dell’incarico dirigenziale), 26 (incarichi aggiuntivi), 27 (verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti), 34 (conciliazione ed arbitrato, la cui sede di riferimento è la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale presso il Mae), 36 (responsabilità civile e patrocinio legale), 37 (struttura della retribuzione), 42 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), 43 (retribuzione di posizione), 44 (retribuzione di risultato).
Il dirigente in servizio all’estero è restituito ai ruoli metropolitani nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni; esso conserva il trattamento dell’intero assegno di sede per i primi 45 giorni.
Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art. 43, comma 1, del CCNL 1/3/2002 per il personale dell’area V della dirigenza scolastica.
Per l’attribuzione e la corresponsione della retribuzione di risultato, questa, in via transitoria, è determinata sulla base dell’attribuzione media effettuata dalle corrispondenti articolazioni regionali di provenienza, che provvedono altresì all’erogazione della stessa, e sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, la quale, in tema di verifica dei risultati e di valutazione dei dirigenti, nella circostanza svolge i compiti che il CCNL 1/3/2002 prevede quali attribuzioni della Direzione Generale Scolastica Regionale. La medesima Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale è titolare delle relazioni sindacali che l’art. 7, comma 2, del CCNL 1/3/2002 colloca a livello della Direzione generale scolastica regionale.
I dirigenti scolastici possono prestare servizio all’estero per un massimo complessivo di nove anni, ivi compreso quello eventualmente già svolto con qualifica di preside o direttore didattico, fatta comunque salva la naturale scadenza degli incarichi in atto.
I posti disponibili sono complessivamente 26:
Settore formativo A (iniziative scolastiche – liv. elem/medio: posti 23
Area inglese – 9 posti: Londra (2 posti), Washington, Boston, Manchester,Brisbane, Edimburgo, Perth, Toronto;
Area tedesca – 5 posti: Amburgo, Stoccarda, Dortmund, Saarbruken, Friburgo;
Area spagnola – 5 posti: Porto Alegre, Santiago, Cordoba, Buenos Aires, Maracaibo;
Area francese – 4 posti: Ginevra, Lione, Nizza, Metz;
Settore formativo B (Liceo): posti 3
Area inglese: Asmara (liceo statale "Marconi")
Area mista inglese/francese: Atene (istituto comprensivo)
Area inglese/francese/tedesca: Tirana
Requisiti:
età non superiore ai 61 anni; un servizio da dirigente scolastico di almeno 5 anni; conoscenza delle lingue staniere delle quattro aree linguistiche (inglese, francese, tedesco, spagnolo); competenza informatica e utilizzo delle nuove tecnologie.
La convocazione, ai fini del colloquio previsto dall’art. 3, comma 3 dell’Accordo, verrà effettuata a mezzo telegramma.
I titoli culturali che saranno considerati sono i seguenti:
a) diplomi di laurea;
b) specializzazioni post-lauream di durata annuale o pluriennale;
c) dottorati di ricerca; contratti universitari.
I titoli professionali:
a) idoneità in pubblici concorsi;
b) esperienze professionali in contesti multiculturali in Italia e all’estero;
c) esperienze di organizzazione di curricoli plurilingue; d) partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento nell’ultimo triennio (escluso il corso di formazione per la dirigenza).
In caso di valutazione favorevole la durata del primo incarico è di 4 anni e potrà essere rinnovato fino a un massimo di 5 anni.
Le domande, corredate del curriculum professionale, dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il 30 giugno 2003, al seguente indirizzo:
Ministero Affari esteri
Direzione Gen. Promozione e Cooperazione Culturale
Ufficio IV
Piazzale della Farnesina, 1
00194 ROMA
La domanda e il curriculum dovranno essere anticipati via fax al n. 06/3236161, o per posta elettronica tramite l’indirizzo e-mail presente in "Ulteriori approfondimenti".
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