Ai fini dell’individuazione del dirigente scolastico soprannumerario a seguito del dimensionamento della rete scolastica, la legge 104/92 opera non solo nel determinare la priorità nella scelta della sede, ma anche nel soddisfacimento dell’interesse del lavoratore a non essere allontanato dalla attuale sede di lavoro.
A chiarirlo è il Miur con la nota prot. n. 6435 del 25 giugno 2013 indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali.
Con la nota in questione il Ministero risponde ai numerosi quesiti sull’applicazione della tutela prevista dalla legge 104/92 nella fase di individuazione del dirigente scolastico soprannumerario per razionalizzazione della rete scolastica.
A tal riguardo, il Miur invita gli UU.SS.RR. a tenere in debita considerazione le priorità previste dalla suddetta legge anche ai fini dell’individuazione del dirigente scolastico soprannumerario nei casi di cui alla lettera b dell’art.11 del CCNL area V del 2006. (assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale).
Questo perché la tutela prevista dalla legge 104/92 è da considerarsi una tutela generale e pertanto non deve riferirsi esclusivamente al momento dell’assunzione, ma deve estendersi anche alle fasi successive dello svolgimento del rapporto di lavoro, compresa dunque anche l’assegnazione di altri incarichi.
Inoltre, i criteri contrattuali di continuità di sede e di anzianità di servizio devono essere contemperati con le esigenze di tutela, di assistenza e di integrazione dei soggetti diversamente abili, così come previsto dalla normativa e dall’art.9 comma 3 del CCNL area V del 2010.