Il Tar Sicilia – sezione di Palermo con ordinanza n. 81 del 28 gennaio scorso ha sospeso il provvedimento (decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia prot. n. AOO.DIRSI.REG.UFF.245 dell’8 gennaio 2010) che dava l’avvio alla rinnovazione della procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22/11/2004, annullata dalla Corte di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
Il Tribunale, accogliendo la richiesta di un gruppo di candidati, ha ritenuto illegittima la determinazione dell’Usr di procedere alla ripetizione delle prove scritte del concorso, in quanto sarebbe sufficiente per eseguire correttamente le decisioni del Cga, procedere soltanto alla rivalutazione di tutti gli elaborati scritti presentati dai concorrenti nel 2006, purché venga mantenuto l’anonimato.
In sostanza, secondo il Tar, tra gli atti annullati dal Cga, rientrerebbero solo quelli posti in essere dalla Commissione in epoca successiva alle date in cui si erano svolte le prove scritte (25 e 26 gennaio 2006), derivandone la regolarità di quelli posti in essere in epoca precedente.
In applicazione quindi del generale principio di conservazione degli atti giuridici operante in tutti i settori dell’ordinamento, che nel diritto amministrativo assume una valenza rafforzata, in relazione alle specifiche regole di economicità dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento, il Tar ritiene che debbano essere fatti salvi tutti gli atti della procedura antecedenti alla predette date, ivi compresi gli elaborati scritti presentati dai concorrenti.
Riteniamo che non si farà attendere l’appello al Cga da parte dell’Amministrazione e dei controinteressati.