I nuovi dirigenti scolastici vincitori del concorso bandito nel 2017, in questi giorni ancora sotto la lente di ingrandimento del Consiglio di Stato, che dovrà pronunciarsi a breve sulla sorte dell’intera procedura annullata dal Tar Lazio nel luglio 2019, sono soggetti ad un vincolo triennale sulla sede di prima nomina.
In particolare, l’art.15 del bando di concorso prevede che i dirigenti assunti in quanto vincitori di concorso sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di inziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale prevista dalla normativa vigente, ossia tre anni.
In occasione della procedura di mobilità per l’a.s. 2020/2021, alcuni dirigenti scolastici immessi nel ruolo dirigenziale in quanto vincitori dall’1.09.2019, hanno formulato domanda di mobilità interregionale, sebbene soggetti al vincolo triennale previsto dal bando, invocando la disciplina di favore di cui alla legge 104/92 in quanto disabili o assistenti congiunti disabili.
A fronte del diniego opposto da alcuni uffici scolastici regionali, vedi per tutti il Piemonte, che non hanno nemmeno esaminato le domande ritenendo le stesse del tutto irricevibili a fronte del vincolo triennale, ritenuto insormontabile, i dirigenti scolastici si sono rivolti alla magistratura del lavoro per rivendicare il loro diritto alla mobilità in ragione della precedenza prevista dalla legge 104/92.
Accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Dino Caudullo (presidente della Sidels- Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica), i Tribunali di Verbania e di Ivrea hanno ritenuto illegittima la condotta dell’amministrazione scolastica.
In particolare, i giudici del lavoro piemontesi hanno evidenziato che risulta illegittima la disposizione del bando di concorso, che esclude tout court il disabile o il lavoratore che assiste un congiunto disabile dalle operazioni di mobilità per i primi tre anni di servizio quale dirigente scolastico.
La previsione di un bando di concorso, infatti, non può porsi in contrasto con una norma prima di carattere imperativo quale è l’art. 21 o l’art.33 della legge 104/92, tenuto conto che la natura degli interessi che quest’ultima mira a tutelare, tutti di rilievo costituzionale, impone di riconoscere a detta disposizione carattere inderogabile.
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