Destinata a far discutere la recentissima sentenza del Tribunale di Lecce (dep.14 settembre 2022), che ha accolto il ricorso di una Dirigente Scolastica che non era stata confermata sulla sede che ricopriva.
La dirigente scolastica, difesa dall’avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone del foro di Bari, si era rivolta in via d’urgenza al Tribunale per contestare la sua assegnazione in un istituto di fascia inferiore, in violazione del CCNL area V, nonché dal CCNL Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca.
Contratto e Legge
Secondo le disposizioni contrattuali, i Dirigenti scolastici, alla scadenza del contratto vengono di norma riconfermati sulla sede di titolarità.
La legge 190/2012 (nota anche come legge Severino), nel dettare norme per prevenire la corruzione, ha però stabilito la regola della rotazione degli incarichi dirigenziali.
Per questa ragione, l’USR Puglia aveva emanato una nota con la quale, in applicazione di tale legge, i Dirigenti scolastici erano tenuti alla rotazione piuttosto che alla conferma dell’incarico.
La precisazione dell’ANAC
C’è da dire che l’ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione), nelle proprie linee Guida pubblicate in data 8 marzo 2017, aveva rilevato un basso rischio di corruzione nella scuola.
Proprio per questa ragione, il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce si è chiesto se era giusto applicare il criterio della rotazione in ogni caso, ovvero solo qualora ci fosse un effettivo rischio di corruzione.
Le ragioni della decisione
Il Giudice ha osservato che la rotazione degli incarichi è prevista per quei settori dell’Amministrazione particolarmente esposti alla corruzione.
Dunque, non in modo generalizzato.
Inoltre, i Dirigenti Scolastici “per origine, articolazione, distribuzione sul territorio, modalità di reclutamento, sviluppo delle qualifiche responsabilità assunte e criteri di valutazione rappresentano una specifica distinta categoria, inserita in una apposita area di contrattazione”.
“In relazione a quanto sopra, quindi, non risultano applicabili alla predetta categoria le disposizioni generali concernenti la mobilità e la rotazione negli incarichi dei dirigenti statali (Corte dei Conti sez contr. 22.06.2004 n 6).
L’errore dell’USR Puglia
Secondo il Tribunale di Lecce, dunque, “l’atto con il quale l’USR Puglia ha disposto l’ applicazione dell’ istituto della rotazione non si fonda su una adeguata valutazione del tasso di corruzione delle attività svolte in relazione ad uno specifico territorio regionale”.
Pertanto, “la nota dell’ USR Puglia n 16520 del 15.06.2021 esorbita dalle indicazioni diffuse dal MIUR né ancora la previsione derogatoria dell’applicazione dell’istituto della rotazione a specifiche esigenze identificate in termini di finalità preventive della corruzione nella specifica articolazione territoriale”.
La Dirigente Scolastica ha così ottenuto la riconferma sulla sede precedentemente assegnata.