La Corte Costituzionale ha depositato la sentenza sulla “sanatoria” dei dirigenti scolastici. I ricorrenti, in particolare aspiranti presidi che avevano partecipato alla procedura concorsuale del 2011, chiedevano una sessione riservata come già accaduto nel 2004 e nel 2007. I giudici, con la sentenza, dichiarano non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla legge 107/2015.
Con sentenza n.106 del 2 maggio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla VI sezione del Consiglio di Stato con alcune ordinanze del 21 giugno 2017 sull’art.1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
In particolare, il comma 87 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 ha previsto una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.
La procedura è stata tuttavia riservata soltanto ad alcune categorie di aspiranti, ovvero:
– i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso del 2011;
– i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della L.107/2015, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi del 2004 e del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202/2010
Secondo il Consiglio di Stato, il complesso di tali disposizioni avrebbe violato gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., poiché la speciale procedura di reclutamento ivi prevista – non consentendo la partecipazione di coloro che abbiano impugnato gli atti del concorso del 2011 – avrebbe limitato in modo irragionevole l’accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici; inoltre tale procedura sarebbe stata strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione dei soggetti più meritevoli.
In via subordinata, il Consiglio di Stato rilevava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, per violazione dell’art. 3 Cost., tenuto conto dell’irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che avevano partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006, i quali potevano accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e quelli che avevano partecipato al concorso del 2011, i quali potevano accedervi solo se avessero superato le relative prove.
I Giudici costituzionali hanno tuttavia ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, nonché la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, relativa all’art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015.
Inoltre hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015, sollevata in via subordinata dal Consiglio di Stato in riferimento all’art. 3 Cost..
In particolare, con riferimento a quest’ultima questione, nello stabilire i criteri per l’ammissione al concorso, l’art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015 riconosce ad alcune categorie di aspiranti la possibilità di partecipare ad un corso intensivo di formazione, finalizzato all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.
Il Consiglio di Stato aveva denunciato l’irragionevolezza dei criteri identificativi dei beneficiari di questo speciale percorso formativo.
Detti criteri fanno riferimento al contenzioso relativo alle procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011.
Nell’ambito di quest’ultima procedura, infatti, hanno trovato applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Inoltre, lo svolgimento delle procedure concorsuali aveva dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale, che in alcune Regioni aveva portato all’annullamento della relativa procedura, a distanza di alcuni anni dalla sua conclusione.
La Corte costituzionale ha evidenziato che, anche in passato, il legislatore era ripetutamente intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei partecipanti a tali concorsi: prima n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e successivamente con la in seguito con il DL 248/2007 convertito, con modificazioni, nella legge n. 31/2008.
Con tale interventi legislativi, attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si era voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici.
Tuttavia, secondo la Consulta, la legge 107/2015 in questa parte si pone in linea di continuità con questi precedenti interventi normativi.
La disciplina introdotta dall’art. 1, comma 88, lettera b), si è posta quindi, l’obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze.
La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio.
I Giudici costituzionali hanno quindi marcato la differenza tra la posizione dei concorrenti delle procedure del 2004 e 2006, rispetto a quella dei concorrenti del 2011, giustificando pertanto il differente trattamento previsto dalla disposizione legislativa in esame.
Invero, nel raffronto tra la situazione dei ricorrenti che hanno impugnato gli atti del concorso del 2011 e quella dei soggetti contemplati dalla disposizione censurata sono altresì rilevanti la durata, nonché la diversa consistenza – anche quantitativa – del contenzioso scaturito dalle due situazioni, poiché è da questi stessi elementi che discende il prevedibile impatto sul regolare svolgimento del servizio scolastico.
Secondo la Corte costituzionale in conclusione, non può ravvisarsi una disparità di trattamento tra le predette categorie di ricorrenti, in quanto il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all’impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.
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