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Dirigenti scolastici RSU incompatibili. Ma è una interpretazione sbagliata

Una norma contenuta nell’art. 53 del TU 165/2001 sta preoccupando non poco i dirigenti scolastici neo assunti, soprattutto dopo che in rete si sono diffuse notizie allarmanti e forse anche inesatte.

Cosa dice l’articolo 53

Il comma 1-bis dell’articolo citato sancisce infatti il divieto di conferimento di  “…incarichi di direzioni di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni.”
Secondo notizie che si sono diffuse in rete nelle ultime ore la disposizione in questione potrebbe comportare persino l’applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare
Sempre secondo tale interpretazione rientrerebbe nelle ipotesi di incompatibilità  anche quella di aver fatto ricoperto un incarico di RSU.

Il chiarimento della Cisl Scuola

Una smentita arriva però dalla Cisl Scuola che parla di “interpretazione assolutamente infondata”, dal momento che la Circolare n. 11/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica “esclude espressamente i dirigenti scolastici dalla portata applicativa della disposizione suddetta”.

Secondo Cisl Scuola la locuzione “strutture deputate alla gestione del personale” contenuta nell’art. 53 del TU 165  “…è da riferirsi propriamente ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione… e non anche a quegli uffici, specialmente di dimensioni ridotte, ai quali fanno capo tutte le competenze generali di gestione, tra cui quella relativa al personale interno”.

“Anche a prescindere da tale autorevole chiarimento della FP – conclude il sindacato di Maddalena Gissi – è significativo anche il fatto che sia nel Regolamento che nel Bando del recente Concorso la condizione prevista dal citato comma 1-bis dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 non è annoverata (a differenza di quanto avviene, ad esempio,  riguardo ai requisiti per aspirare a far parte delle Commissioni giudicatrici) tra le cause di incompatibilità e quindi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di reclutamento, all’esito della quale si acquisisce il diritto al conferimento dell’incarico”.

Va poi osservato che nei precedenti concorsi per dirigenti scolastici la norma in questione non è mai stata considerata applicabile e quindi non si comprende per quale motivi dovrebbe essere invece chiamata in causa proprio adesso.
I neo-dirigenti scolastici, quindi possono dedicarsi al lavoro senza preoccuparsi anche di quanto sta scritto nell’articolo 53.

 

 

Reginaldo Palermo

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