Fra qualche giorno, in tutti gli uffici scolastici regionali, si discuterà sulle procedure di conferimento di incarico, mutamento di incarico, conferma di incarico, riferito ai dirigenti scolastici. In pochi casi ci sarà anche da discutere sulla mobilità interregionale. A causa del dimensionamento scolastico stabilito nel 2023 e che avrà effettuazione a partire dall’1 settembre 2024, potrebbero esserci casi di dirigenti scolastici soprannumerari proprio per la conseguenza delle ristrutturazioni e le riorganizzazioni degli uffici di dirigenza.
La mobilità dei dirigenti scolastici sarà disposta tenendo conto di alcune fasi procedurali. La fase a) è riferita alla conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del triennio di servizio del dirigente scolastico nella propria istituzione scolastica. Per cui i dirigenti scolastici con scadenza contrattuale al 31 agosto 2024 e che il loro Istituto non sia stato oggetto di dimensionamento, dovrebbero trovare conferma per un altro triennio (2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027). Molto discussa è invece la fase b) della mobilità dei dirigenti scolastici, perchè è la procedura che andrebbe a coinvolgere i dirigenti scolastici che svolgono servizio in scuole oggetto di una ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale. In tale caso se i dirigenti scolastici dovessero trovarsi in una condizione giuridica di soprannumerari, andrebbero in mobilità con la precedenza definita nella fase b).
Per capire quando un dirigente scolastico finisce in uno stato di soprannumerarietà causata dalla ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale bisogna specificare cosa significa la terminologia giuridica scuola aggregante e scuola aggregata. Per scuola aggregante si intende una scuola A che ingloba al suo interno sedi e/o alunni di una o più scuole soppresse e frazionate. Quindi la scuola aggregante non cambierà denominazione e le altre scuole dovranno essere soppresse e frazionate. Facciamo un esempio pratico in cui nell’anno scolastico 2023/2024 c’erano tre scuole, la scuola A, B e C, la scuola C viene soppressa e frazionata in due parti che chiameremo D ed E, la parte D viene inglobata da A e la parte E viene inglobata da B. La scuola A continuerà a chimarsi “A” anche se ha inglobato la parte D della scuola soppressa C e la scuola B continuerà a chiamarsi “B” nonostante abbia inglobato la parte E della scuola soppressa C. In buona sostanza il dirigente scolastico della scuola C andrà in soprannumero e parteciperà alla fase b) della mobilità dei dirigenti scolastici, mentre i dirigenti scolastici della scuola A e scuola B potrebbero tranquillamente essere confermati in fase a) oppure se in scadenza di contratto avvalersi della fase c). Importante sottolineare cosa si intende invece per fusione tra scuole, giuridicamente si direbbe “fusione per accorpamento”. La fusione non prevede alcuna soppressione di scuola e avviene di solito tra due scuole. Facciamo l’esempio della scuola A con 700 alunni che accorpa la scuola B con 400 studenti, in buona sostanza nasce una nuova scuola denominata A+B utilizzando una fusione per accorpamento.
In caso di fusione i dirigenti scolastici della scuola A e della scuola B non saranno soprannumerari e potranno partecipare alla mobilità e, tenendo conto delle precedenze della legge 104, sarà assegnata la nuova istituzione scolastica al più titolato tra i due dirigenti scolastici delle scuole A e B. In tal caso non essendoci soprannumerari non si potranno avvalere della precedenza della fase b).
Le domande della mobilità dei dirigenti scolastici sarà presentata nei prossimi giorni e gli esiti, particolarmenti complessi a causa del dimensionamento scolastico, dovranno essere pubblici entro la metà del mese di luglio.
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