Personale

Il diritto al trattamento di quiescenza non si perde per prescrizione

Da un confronto avuto con l’On. Silvia Chimienti riguardo il tentativo da parte dell’INPS di applicare, a partire dall’1 gennaio 2018, la prescrizione dei contributi mancanti o errati precedenti al 2012, è emerso che il M5S aveva ragione sull’inapplicabilità di questa norma.

In buona sostanza, ci dice l’On. Chimienti, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dà ragione al M5S sulla prescrizione dei contributi.

MARCIA INDIETRO DELL’INPS SULLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ora invece, ci riferisce la deputata Silvia Chimienti, l’Inps allarga finalmente l’applicazione della norma del ’52 a statali e insegnanti. E si rifà in tal senso al Dpr 1092 del 1973, proprio come il M5S aveva suggerito, decreto secondo cui il diritto al trattamento di quiescenza non si perde per prescrizione. Anzi, la norma del ’73 spiega che tutti i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico valgono a fini pensionistici e che il calcolo va dall’inizio alla fine del rapporto di lavoro.

La battaglia del M5S per l’eguaglianza di trattamento previdenziale tra i dipendenti pubblici ha sortito gli effetti sperati: l’Inps ha corretto il tiro rispetto alle disposizioni del 31 maggio scorso con una nuova circolare, la numero 169, e ha stabilito che a partire dal 2019 tutte le categorie di lavoratori della Pa si vedranno versare dai datori, ministeri compresi, i contributi anche in caso di prescrizione. E per tutta la durata del loro servizio.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL M5S SULLA VICENDA INPS

I portavoce si erano occupati della vicenda con una interrogazione del deputato Giorgio Sorial. Con la Riforma Dini del 1995, i tempi della prescrizione erano scesi da dieci a cinque anni. E dopo la soppressione dell’Inpdap, decisa dal decreto salva-Italia del 2011, l’Inps aveva stabilito che la contribuzione previdenziale prescritta non sarebbe stata versata e conseguentemente incassata dall’Istituto.

L’ente guidato da Boeri proponeva di applicare ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari e agli ufficiali giudiziari una legge del 1952 che avrebbe permesso, per la liquidazione del trattamento pensionistico, di tenere conto dell’intero servizio utile prestato, compresi i periodi per i quali non è stato effettuato il versamento contributivo. Da questa interpretazione, però, soprattutto in seguito a un parere del ministero del Lavoro, erano stati esclusi gli statali e gli insegnanti, creando una situazione di discriminazione paradossale in relazione alle casse di appartenenza.

Lucio Ficara

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