Categorie: Personale

Diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute

La Corte d’appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, aveva rigettato la domanda proposta da un ex Direttore Sga contro il Miur e l’Istituto tecnico commerciale statale e per geometri presso il quale era impiegato, diretta al riconoscimento del suo diritto all’indennità sostitutiva delle ferie che aveva maturato e non goduto, al momento del suo collocamento a riposo, a causa delle lunghe assenze per malattia che era stato costretto a fare nel corso degli ultimi anni di servizio. 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, ha però ribaltato la decisione della Corte d’appello, affermando il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. 
Si legge infatti nella sentenza che “visto che il normale godimento delle ferie da parte dall’attuale ricorrente è stato ostacolato dalle sue assenze per malattia – e ciò in maniera incontestabile quanto al periodo di malattia con il quale si è concluso il rapporto – che almeno in parte la sentenza impugnata si pone in contrasto anche con principi enunciati dalla Corte di giustizia della Unione Europea in sede di interpretazione delle norme sul godimento delle ferie dell’art. 7 della direttiva dell’Unione 2003/88. Infatti tale Corte, pur riconoscendo che la normativa nazionale può contenere una disciplina relativa alle condizioni del godimento delle ferie e, in tale quadro, prevedere per esempio un periodo massimo per il godimento delle ferie successivamente al periodo della loro maturazione e normale fruizione – c.d. periodo di riporto delle ferie -, con una serie di pronunce ha individuato ipotesi in cui le restrizioni al diritto alle ferie sono incompatibili con un’adeguata salvaguardia del diritto previsto dalla direttiva”. 
“In particolare – conclude la Suprema Corte – con la sentenza 20 gennaio 2009, pronunciata nei procedimenti riuniti C- 350/06 e C-520/06, ha ritenuto che l’art. 7 della direttiva deve essere interpretato in un senso che osta a disposizioni o prassi nazionali le quali escludano il diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute del lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto e per tale ragione non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite”.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Periodo di prova personale ATA, da due sei mesi a seconda del profilo di appartenenza: nota USR Piemonte

Il nuovo CCNL 2019/2021, all'art. 62, dispone che il periodo di prova per il personale…

18/07/2024

Braccialetto rosso ai genitori di una studentessa: non volevano che svolgesse gli esami di maturità

Se i genitori sono poco istruiti aumenta la possibilità di abbandono precoce degli studi: lo…

18/07/2024

Dl sport e scuola, D’Aprile (Uil Scuola): “973 unità ATA saranno rimosse senza possibilità di sostituzione”

Il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ha espresso preoccupazione riguardo al decreto…

18/07/2024

Assegnazioni provvisorie, titolare su materia e specializzata sul sostegno, quale classe di concorso ha precedenza?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…

18/07/2024

Abbandono scolastico, aumenta se i genitori sono poco istruiti: lo dice l’ISTAT

Resta fondamentale il livello di istruzione dei genitori per i percorsi di studio dei figli:…

18/07/2024

Scuole paritarie, dal PNRR 45 milioni per progetti contro la dispersione scolastica, la nota del MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi un avviso rivolto alle scuole secondarie…

18/07/2024