La Corte d’appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, aveva rigettato la domanda proposta da un ex Direttore Sga contro il Miur e l’Istituto tecnico commerciale statale e per geometri presso il quale era impiegato, diretta al riconoscimento del suo diritto all’indennità sostitutiva delle ferie che aveva maturato e non goduto, al momento del suo collocamento a riposo, a causa delle lunghe assenze per malattia che era stato costretto a fare nel corso degli ultimi anni di servizio.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, ha però ribaltato la decisione della Corte d’appello, affermando il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute.
Si legge infatti nella sentenza che “visto che il normale godimento delle ferie da parte dall’attuale ricorrente è stato ostacolato dalle sue assenze per malattia – e ciò in maniera incontestabile quanto al periodo di malattia con il quale si è concluso il rapporto – che almeno in parte la sentenza impugnata si pone in contrasto anche con principi enunciati dalla Corte di giustizia della Unione Europea in sede di interpretazione delle norme sul godimento delle ferie dell’art. 7 della direttiva dell’Unione 2003/88. Infatti tale Corte, pur riconoscendo che la normativa nazionale può contenere una disciplina relativa alle condizioni del godimento delle ferie e, in tale quadro, prevedere per esempio un periodo massimo per il godimento delle ferie successivamente al periodo della loro maturazione e normale fruizione – c.d. periodo di riporto delle ferie -, con una serie di pronunce ha individuato ipotesi in cui le restrizioni al diritto alle ferie sono incompatibili con un’adeguata salvaguardia del diritto previsto dalla direttiva”.
“In particolare – conclude la Suprema Corte – con la sentenza 20 gennaio 2009, pronunciata nei procedimenti riuniti C- 350/06 e C-520/06, ha ritenuto che l’art. 7 della direttiva deve essere interpretato in un senso che osta a disposizioni o prassi nazionali le quali escludano il diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute del lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto e per tale ragione non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite”.
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