Ci sono scuole dove l’uso dei messaggi whastapp e delle mail, a tutte le ore del giorno e della notte, è continuativo. Tutto questo accade nonostante esista il diritto del docente e del personale amministrativo alla disconnessione.
A livello di contrattazione integrativa delle scuole, si è chiamati a intervenire sul diritto del docente a staccare la spina con il lavoro una volta terminato l’orario di servizio. A tal proposito è utile ricordare che al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.22 del CCNL Scuola, è scritto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);”.
In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.
È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e applicato di segreteria. Il personale scolastico una volta terminato il servizio non ha obblighi di connessione, mentre tali obblighi esistono durante le ore di servizio.
In un liceo scientifico della Calabria a sezioni prevalentemente delle scienze applicate e sportive ci è stato fatto notare che la Dirigente scolastica ha proposto e ottenuto la firma delle RSU, su una norma del contratto di Istituto, che autorizza una connessione continua giorno e notte. In tale contratto, all’art.38, è scritto che le comunicazioni per via tecnologica (posta elettronica di servizio o altra posta comunicata o autorizzata all’uso del personale) devono essere inoltrate entro le ore 18, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni tramite qualsiasi supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
Si tratta di una vera e propria norma dell’obbligo di connessione che va a violare, con ogni evidenza elementare, il diritto alla connessione citato all’art.22, comma 4 lettera c), al punto c8. La Dirigente scolastica e soprattutto le RSU non avrebbero potuto stabilire una norma peggiorativa rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Per cui si tratta di norma illegittima che non ha nessuna validità, fatta solamente per compiacere il lavoro dello staff di direzione e senza tenere in alcun conto la ratio del diritto alla disconnessione dei lavoratori.
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