Sul portale del Comune di Roma vengono pubblicati i dati di una bambina indicata come “morosa” perché i genitori non avrebbero pagato la retta della mensa.
Interviene personalmente la sindaca Virginia Raggi che dichiara: “La pubblicazione dell’atto sul portale web di Roma Capitale, in cui vengono riportati i dati sensibili di una bambina, costituisce una grave violazione della privacy e della tutela dei minorenni”.
“Il documento – aggiunge ancora la Sindaca – è stato inserito sull’albo pretorio da parte degli uffici del Municipio VIII. Tale decisione è inqualificabile e inaccettabile”.
Ma, di là del caso romano, cosa prevedono effettivamente le norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali ?
La questione è certamente complessa soprattutto quando la tutela della privacy si intreccia con gli obblighi di trasparenza a cui sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni.
Su questo la giurisprudenza ha dato una risposta abbastanza chiara: il prevalere dell’uno o dell’altro principio dipende in sostanza dal “bene giuridico” da tutelare.
Per esempio, se è in gioco il diritto al lavoro o il diritto ad ottenere un importante beneficio economico (una borsa di studio) la tutela dei dati personali passa in secondo piano: è questo il caso in cui il docente inserito in una graduatoria per l’immissione in ruolo ha tutto il diritto di visionare i documenti prodotti da un altro insegnante che lo precede in graduatoria anche se si tratta di atti contenenti dati sensibili (attestazioni relative alla legge 104, per esempio).
Il diritto al lavoro, insomma, prevale sul diritto alla tutela della privacy.
Ma, quando non c’è da tutelare un diritto primario come quello al lavoro, è la privacy a prevalere.
Nel caso romano, poi, c’è un altro elemento da considerare perché i dati pubblicati riguardano non un cittadino qualsiasi, ma un minore che ha diritto ad una particolare tutela.
Inoltre si deve poi tenere conto del fatto che la normativa sulla privacy si ispira tutta al principio di necessità: si possono cioè trattare i dati solo quando sia strettamente necessario. E francamente risulta difficile capire perché debba essere necessario pubblicare nel sito web del Comune i dati di un bambino la cui famiglia non è in regola con il pagamento della retta.
Queste semplici regole dovrebbero essere tenute sempre ben presenti anche dalle scuole che, assai più di altre istituzioni pubbliche, trattano i dati di soggetti minori.
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