Con ordinanza dello scorso mese di luglio 2016 il Tribunale del Lavoro di Caltagirone ha riconosciuto il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente e della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari. Valutazione che, invece, risultava esclusa dalla Tabella allegata al recente CCNI dell’8/4/16.
È quanto si legge su DirittoScolastico.it.
L’ordinanza in questione, che ha consentito ad una docente catanese di scongiurare la presa di servizio in Piemonte, è particolarmente approfondita e motivata.
Il Giudice, aderendo pienamente alle prospettazioni di cui in ricorso, ha, difatti, preso le mosse dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art.2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d’insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, e, quindi, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole “pareggiate” e “parificate” (“agli effetti della carriera”), chiarendo che tale previsione legislativa va senz’altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un’espressa disposizione, l’art.1 bis D.L. 250/05, ove è precisato che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.
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Il giudice calatino ha, quindi, concluso con un richiamo ai principi costituzionali affermando che: “diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.
In senso pienamente adesivo alla suddetta ordinanza, dopo un’attenta ed articolata disamina della fattispecie, è, poi, intervenuto il Tribunale del Lavoro di Milano che, in data 20/7/2016 ha emesso analogo provvedimento di urgenza