Categorie: Personale

Diritto alla valutazione del servizio pre-ruolo negli istituti paritari sia per il punteggio di mobilità sia per la ricostruzione di carriera

Con ordinanza dello scorso mese di luglio 2016 il Tribunale del Lavoro di Caltagirone ha riconosciuto il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente e della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari. Valutazione che, invece, risultava esclusa dalla Tabella allegata al recente CCNI dell’8/4/16.

È quanto si legge su DirittoScolastico.it.

L’ordinanza in questione, che ha consentito ad una docente catanese di scongiurare la presa di servizio in Piemonte, è particolarmente approfondita e motivata.

Il Giudice, aderendo pienamente alle prospettazioni di cui in ricorso, ha, difatti, preso le mosse dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art.2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d’insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, e, quindi, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole “pareggiate” e “parificate” (“agli effetti della carriera”), chiarendo che tale previsione legislativa va senz’altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un’espressa disposizione, l’art.1 bis D.L. 250/05, ove è precisato che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.

 

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Il giudice calatino ha, quindi, concluso con un richiamo ai principi costituzionali affermando che: “diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

In senso pienamente adesivo alla suddetta ordinanza, dopo un’attenta ed articolata disamina della fattispecie, è, poi, intervenuto il Tribunale del Lavoro di Milano che, in data 20/7/2016 ha emesso analogo provvedimento di urgenza

Pasquale Almirante

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