Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 14268 del 5 maggio 2022), ha smentito la tesi del Ministero secondo cui i precari non avrebbero diritto al pagamento delle ferie estive.
Si tratta di una questione piuttosto ingarbugliata che proverò a spiegare.
L’art.36 della Costituzione non solo prevede tale diritto, ma lo definisce come “irrinunciabile”.
Nello stesso senso, anche l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (cfr. sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c -520/06 della Corte di giustizia dell’Unione Europea).
Il diritto alle ferie è riconosciuto anche dal CCNL del comparto scuola (all’art.13), nonché -per il personale precario- all’art. 19.
Senonchè, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c..d.”spending review”) ha escluso la monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato.
Nel caso del comparto scuola, ciò comporta che i precari devono fruire delle ferie durante il rapporto di lavoro e non possono dunque essere retribuiti per le ferie estive (ad eccezione ovviamente di chi ha un contratto fino al 31 agosto).
Le norme contrattuali prevedono:
a): ”La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” (art.19).
b) “All’atto della cessazione del rapporto, qualora le ferie spettanti a tale data, non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato” (art. 13, comma 15).
Proprio in virtù del contrasto tra contratto e legge (e viste le peculiarità del settore scuola, in cui è estremamente difficile fruire delle ferie nei periodi di lezione), con la legge n. 228/2012 (art. 1, comma 56), si è precisato che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni introdotte in materia, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013.
Nonostante il chiaro dato normativo, il Ministero (anche su input della Ragioneria) si è rifiutato di provvedere al pagamento delle ferie per l’anno scolastico 2012/13, provocando una serie di ricorsi, generalmente accolti dai vari Tribunali.
Con l’ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022 la Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla questione, riconoscendo definitivamente il diritto al pagamento delle ferie per l’anno scolastico 2012/13.
Nel rigettare le tesi del Ministero, la Corte di Cassazione ha tenuto a ribadire la necessità di interpretare le norme interne “in conformità alle norme del diritto dell’Unione”, ricordando che la Corte Europea ha affermato che non è compatibile con la normativa euro unitaria una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite se il datore di lavoro non ha posto il dipendente in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
A questo fine, il datore di lavoro è tenuto ad informare il dipendente in modo accurato e in tempo utile“ del fatto che, se non ne fruisce, tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”.
L’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Pertanto, in nessun caso, il dipendente “potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non aver chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva“ (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14268/2022).
Se la pronuncia in commento afferma definitivamente il diritto dei precari al pagamento delle ferie relative all’anno scolastico 2012/13, occorre precisare che tale riconoscimento non avviene in modo automatico, in quanto- pur affermando un principio di carattere generale- la sentenza riguarda unicamente le parti in causa.
E’ dunque necessario presentare un apposito ricorso, tenendo bene a mente che – operando la prescrizione decennale e trattandosi del pagamento delle ferie non godute relative all’anno scolastico 2012/13- in caso di inerzia si rischia di perdere definitivamente un diritto acquisito (e quasi una mensilità di stipendio).
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