Personale

Diritto alle ferie pagate anche per i precari, la Corte di Cassazione smentisce il MI. Ma bisogna affrettarsi

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 14268 del 5 maggio 2022), ha smentito la tesi del Ministero secondo cui i precari non avrebbero diritto al pagamento delle ferie estive.

Si tratta di una questione piuttosto ingarbugliata che proverò a spiegare.

Il diritto alle ferie

L’art.36 della Costituzione non solo prevede tale diritto, ma lo definisce come  “irrinunciabile”.

Nello stesso  senso, anche l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (cfr. sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c -520/06 della Corte di giustizia dell’Unione Europea).

Il diritto alle ferie è riconosciuto anche dal CCNL del comparto scuola (all’art.13), nonché -per il personale precario- all’art. 19.

La spending review

Senonchè, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c..d.”spending review”) ha escluso la monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato.

La spending review e la scuola

Nel caso del comparto scuola, ciò comporta che i precari devono fruire delle ferie durante il rapporto di lavoro e non possono dunque essere retribuiti per le ferie estive (ad eccezione ovviamente di chi ha un contratto fino al 31 agosto).

Il contrasto tra il CCNL e la legge

Le norme contrattuali prevedono:

a): ”La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” (art.19).

b) “All’atto della cessazione del rapporto, qualora le ferie spettanti a tale data, non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato” (art. 13, comma 15).

La “legge finanziaria” 2013

Proprio in virtù del contrasto tra contratto e legge (e viste le peculiarità del settore scuola, in cui è estremamente difficile fruire delle ferie nei periodi di lezione), con la legge n. 228/2012 (art. 1, comma 56), si è precisato che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni introdotte in materia, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013.

La scelta del Ministero

Nonostante il chiaro dato normativo, il Ministero (anche su input della Ragioneria) si è rifiutato di provvedere al pagamento delle ferie per l’anno scolastico 2012/13, provocando una serie di ricorsi, generalmente accolti dai vari Tribunali.

La pronuncia della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza  n. 14268 del 5 maggio 2022 la Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla questione, riconoscendo definitivamente il diritto al pagamento delle ferie per l’anno scolastico 2012/13.

Le argomentazioni della Corte

Nel rigettare le tesi del Ministero, la Corte di Cassazione ha tenuto a ribadire la necessità di interpretare le norme interne “in conformità alle norme del diritto dell’Unione”, ricordando che la Corte Europea ha affermato che non è compatibile con la normativa euro unitaria una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite se il datore di lavoro non ha posto il dipendente in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

L’obbligo di informativa

A questo fine, il datore di lavoro è tenuto ad  informare il dipendente in modo accurato e in tempo utile“ del fatto che, se non ne fruisce, tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”.

L’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.

Pertanto, in nessun caso, il dipendente “potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non aver chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva“ (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14268/2022).

Bisogna affrettarsi

Se la pronuncia in commento afferma definitivamente il diritto dei precari al pagamento delle ferie relative all’anno scolastico 2012/13, occorre precisare che tale riconoscimento non avviene in modo automatico, in quanto- pur affermando un principio di carattere generale- la sentenza riguarda unicamente le parti in causa.

E’ dunque necessario presentare un apposito ricorso, tenendo bene a mente che – operando la prescrizione decennale e trattandosi del pagamento delle ferie non godute relative all’anno scolastico 2012/13- in caso di inerzia si rischia di perdere definitivamente un diritto acquisito (e quasi una mensilità di stipendio). 

Francesco Orecchioni

Articoli recenti

I Simpson, nel loro mondo c’è davvero di tutto, inclusa tanta scienza

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…

23/12/2024

Il 2025 sarà l’anno record di spese militari, mentre caleranno per Scuola, Ricerca e Sanità: petizione Avs per fermare nuovi carri armati e missili

"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…

23/12/2024

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024