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Diritto allo studio per docenti e Ata, spettano 150 ore di permessi per frequentare corsi, sostenere esami e svolgere tirocini.

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Il prossimo 15 novembre scadono i termini per fare richiesta dei permessi orari di diritto allo studio per corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, percorsi abilitanti, TFA sostegno, titoli post laurea/ diploma o titoli di qualifica professionale. Come ogni anno si può presentare istanza per usufruire delle 150 ore di diritto allo studio.

Normativa vigente sul diritto allo studio

Il diritto allo studio nasce con la legge 300/70 per consentire agli studenti-lavoratori di conciliare il lavoro allo studio e quindi alla formazione. Anche l’ultimo CCNL scuola, quello 2019-2021, all’art.37, comma 1, specifica che ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.

I permessi del diritto allo studio sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.

Tali permessi sono finalizzati a consentire la frequenza di corsi di studio nella misura massima di 150 ore individuali. Destinatario è il personale docente, educativo e ATA, compresi gli insegnanti di religione cattolica, sia in servizio ad orario intero che in part-time.

Ai sensi del CCNL 2019-2921 all’articolo 30 comma 4, lettera b4), sarà la contrattazione a livello regionale a definire i criteri per la fruizione dei permessi studio, regolando altresì una possibile scadenza diversa da quella consueta del 15 novembre, oppure prevedendo particolari disposizioni per rispondere a specifiche esigenze.

Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale (DPR 395/1988). La data di scadenza delle richieste dei permessi studio è, salvo diversa disposizione a livello regionale, il 15 novembre 2024.

Preparazione agli esami

Il personale interessato ai corsi riferiti ai permessi delle 150 ore, ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

È bene specificare che il diritto allo studio è una norma di legge, regolata contrattualmente e che ha forte basi costituzionali, quindi spetta sia ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato che a quelli con un contratto a tempo determinato.