Il prossimo 15 novembre scadono i termini per fare richiesta dei permessi orari di diritto allo studio per corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, percorsi abilitanti, TFA sostegno, titoli post laurea/ diploma o titoli di qualifica professionale. Come ogni anno si può presentare istanza per usufruire delle 150 ore di diritto allo studio.
Il diritto allo studio nasce con la legge 300/70 per consentire agli studenti-lavoratori di conciliare il lavoro allo studio e quindi alla formazione. Anche l’ultimo CCNL scuola, quello 2019-2021, all’art.37, comma 1, specifica che ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.
I permessi del diritto allo studio sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
Tali permessi sono finalizzati a consentire la frequenza di corsi di studio nella misura massima di 150 ore individuali. Destinatario è il personale docente, educativo e ATA, compresi gli insegnanti di religione cattolica, sia in servizio ad orario intero che in part-time.
Ai sensi del CCNL 2019-2921 all’articolo 30 comma 4, lettera b4), sarà la contrattazione a livello regionale a definire i criteri per la fruizione dei permessi studio, regolando altresì una possibile scadenza diversa da quella consueta del 15 novembre, oppure prevedendo particolari disposizioni per rispondere a specifiche esigenze.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale (DPR 395/1988). La data di scadenza delle richieste dei permessi studio è, salvo diversa disposizione a livello regionale, il 15 novembre 2024.
Il personale interessato ai corsi riferiti ai permessi delle 150 ore, ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
È bene specificare che il diritto allo studio è una norma di legge, regolata contrattualmente e che ha forte basi costituzionali, quindi spetta sia ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato che a quelli con un contratto a tempo determinato.
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